DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

Allegato A

(Art. 1)

Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Corte costituzionale;

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l' integrita' delle amministrazioni pubbliche.

Allegato B

(Art. 1)

Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l' integrita' delle amministrazioni pubbliche

Allegato C

Art. 10 comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonche' di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita' economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

  1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo' superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

  5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

    Art. 2

    Auto blu

  7. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.

  8. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

  9. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

    Art. 3

    Aerei blu

  11. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

  12. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

    Art. 4

    Benefits

  13. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne' destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

  14. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

  15. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e...

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