n. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 2018 -

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1506 del 12 novembre 2018 e n. 1558 del 19 novembre 2018, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Stefano Grassi (codice fiscale GRSSFN45T05D612X;

pec stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Gabriella De Berardinis (codice fiscale DBRGRL60S43E783L;

pec avv.gabrielladeberardinis@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale in calce al presente atto, Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 [Proroga di termini previsti da disposizioni legislative], come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2018, n. 220, per violazione degli articoli 3, 5, 97, 11, 114, 117, primo e terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione. 1. Premessa. Con il presente atto la Regione Marche impugna le norme indicate in epigrafe di cui al decreto-legge n. 91 del 2018, come convertito in legge dalla legge n. 108 del 2018. Prima, pero', di illustrare le censure di incostituzionalita' avverso tali norme, corre l'obbligo di ricostruire, seppur sinteticamente, il quadro normativo entro il quale queste ultime si inseriscono. 1.1. In forza del combinato disposto dei commi 140 e 141 dell'art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state stanziate risorse per il finanziamento - tra l'altro - dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'art. 1, comma 974, legge 28 dicembre 2015 n. 208, volto «alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati». In particolare, il menzionato comma 140 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che l'utilizzo delle risorse ivi contemplate sia disposto «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato», mentre il comma 141 dispone che «Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020». Rispetto al quadro generale relativo all'individuazione dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti ricompresi nel Programma, i commi 975 ss. dell'art. 1, legge n. 208 del 2015, delineano la specifica procedura attraverso la quale tali risorse vengono assegnate agli enti promotori dei progetti: procedura che culmina, ai sensi del comma 977, nell'individuazione, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei progetti da inserire nel Programma «ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa». E' sulla base delle convenzioni stipulate, dunque, che gli enti locali danno avvio alle procedure necessarie alla realizzazione dei progetti inseriti nel Programma, facendo affidamento sulle risorse assegnate, ovvero impegnandole a tali fini. 1.2. Tanto premesso, con l'art. 13, comma 02, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e' stato disposto che «L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente...

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