n. 75 SENTENZA 25 marzo - 7 maggio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promossi dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 12 ottobre 2012 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 19 ottobre 2012 e l'8 marzo 2013 e rispettivamente iscritti al n. 160 del registro ricorsi 2012 e al n. 41 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 19 ottobre 2012 e iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, tra l'altro, gli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il ricorrente premette che in base all'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) la Regione finanzia il servizio sanitario regionale. La norma censurata, pertanto, sottrarrebbe risorse destinate a capitoli di spesa interamente finanziati dalla Regione. Inoltre, il meccanismo di accantonamento delle risorse, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, previsto in via transitoria, sarebbe particolarmente odioso nei confronti della Regione Sardegna, che ancora attende la completa esecuzione del nuovo regime di compartecipazione alle entrate erariali di cui all'art. 8 dello statuto speciale di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) come riformato dall'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, destinato a finanziare in particolare il nuovo onere relativo all'erogazione del servizio sanitario. La mancata attuazione di tali norme, al momento, avrebbe cagionato un'insufficienza del quadro finanziario delle entrate regionali. Su questa base il legislatore statale pretenderebbe di sottrarre alla Regione Sardegna ulteriori risorse, nonostante abbia riconosciuto la necessita' di assegnarne di supplementari. Questo determinerebbe una violazione degli artt. 8 e 54, comma 5, dello statuto speciale di autonomia e del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, per l'evidente contraddittorieta' degli interventi normativi...

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