n. 74 SENTENZA 25 marzo - 7 maggio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 13, lettera c), e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 15 ottobre 2012 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 19 ottobre 2012 e il 5 marzo 2013 e rispettivamente iscritti al n. 159 del registro ricorsi 2012 ed al n. 32 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 15 ottobre 2012 e iscritto al n. 159 del registro ricorsi 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, l'art. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 1.1.- La prima delle norme impugnate - art. 15, comma 13, lettera c) - dettata «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi», prevede che: «[...] con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni [...]». Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la parte sopra riportata del comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., relativo al potere statale di fissare livelli essenziali delle prestazioni, anziche' standard uniformi e dettagliati. Inoltre vi sarebbe un'impropria assimilazione alle Regioni ordinarie della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, invece, finanzia con proprie risorse il servizio sanitario ed e' dotata di uno speciale regime relativo al suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica, imperniato sul «sistema regionale integrato» ex art. 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011). La ricorrente lamenta anche la violazione del principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione sanitaria di cui all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). 1.2.- La Regione impugna anche l'ultima parte del piu' volte citato art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui stabilisce che: «Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del...

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