n. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 397 del 2014, proposto da: Francesco Verdesca, Sergio Ciancimino, Domenico Zingaretti, Luca Bertagni, Saro Mareschi, Giuseppe Di Bello, Domenico Passaretti, Francesco Imbimbo, Sergio Petrozziellio, Enzo Coppola, Andrea Volturno, Giovanni Iaderosa, Roberto Usai, Gaetano Aliperti, Annalinda Bernacchia, Sabato Buglione, Fabio Calcagnile, Antonio Caputo, Emanuele Ottavio Caruso, Francesco Cavallo, Domenico Ceccarelli, Giantindaro Chillemi, Vincenzo Ciotola, Marco Comito, Morena Conte, Anna De Luca, Silvio Demola, Antonio Di Ruocco, Riziano Donnarumma, Sebastiano Donnarumma, Antonio Esposito, Tiziana Falco, Angelo Ferrara, Viviana Garofalo, Pasquale Gatto, Immacolata Giardino, Saverio Gilberto, Gianluca Greco, Emanuele Iannuzzi, Bernardino Landi, Marco Lanziello, Luca Magliocco, Cristina Mariani, Corrado Mauro, Albert Miccoli, Giovanni Molino, Michele Morga, Antonio Nardone, Agostino Pagano, Alessandro Patti, Pasquale Perrone, Dario Petronio, Pietro Rella, Gianluca Ruggiero, Gaetano Sasso, Fabio Traila, Luca Visco, Alessandro Baglivo, Marco Malato, Cristina Oliva, Giuseppe Truden, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso Segreteria generale TAR in Trieste, piazza Unita' D'Italia n. 7, contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia n. 3, per l'accertamento e conseguente declaratoria: del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/1962, all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dell'art. 3 della legge n. 390/1950, e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/1997 ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonche' di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l'applicazione di tutti i benefici combattentistici cosi' come previsti, disposti e richiesti;

Per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione...

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