n. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1907 del 30 novembre 2016, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Papa Malatesta del Foro di Roma (pec: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini 12, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, il potere di negare l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016 in relazione al procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per il gasdotto TAP, cosi' determinando una lesione alle attribuzioni costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e il principio di leale collaborazione riconoscono alla Regione Puglia. I. - Premessa. La vicenda da cui trae origine il conflitto e la sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale. 1.1. - Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del gasdotto TAP (Metanodotto d'importazione Albania-Italia «Trans Adriatic Pipeline»), la Regione Puglia, con d.G.R. n. 2006/2011, ha fermamente manifestato il suo dissenso motivato sul progetto presentato e gia' sottoposto a VIA, con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca. A seguito di tale espresso e motivato dissenso, il procedimento e' stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri in erronea applicazione dell'art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, e si e' concluso in data 20 ottobre 2015 con il rilascio della predetta autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, senza che sia mai stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione quanto piu' possibile condivisa. In questo modo e' stato disatteso sia il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la c.d. «intesa forte» tra Stato e regione interessata assurge a condizione di legittimita' delle leggi statali con le quali sono avocate «al centro» funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza concorrente - tra i quali figura la «produzione, [al] trasporto e [alla] distribuzione nazionale dell'energia» e il «governo del territorio» che qui vengono in rilievo - o residuale regionale (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 239 del 2013), sia la normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004. In conseguenza di cio', la Regione Puglia ha deciso di adire il Giudice amministrativo impugnando il provvedimento con il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP, ed attualmente la controversia e' pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato. I.2. - Nelle more del predetto giudizio, tuttavia, con sentenza n. 110 del 2016, depositata lo scorso 20 maggio, questa ecc.ma Corte ha definitivamente chiarito che il citato art. 52-quinquies prevede «la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicita' di loro competenze», che «ai "gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero" e' pienamente applicabile il disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica», e, infine, che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, [...] non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"». La citata sentenza n. 110 del 2016, dunque, contiene una precisazione nuova e di fondamentale rilevanza, poiche' se prima di tale pronuncia interpretativa non era affatto pacifico che l'intesa «forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 fosse applicabile anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e che dovesse essere acquisita anche in riferimento alle «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e farne relative opere connesse», dopo tale sentenza e' finalmente certo che tali fattispecie rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione della norma legislativa citata (cfr. quanto si dira' piu' approfonditamente al riguardo nel par. III). In conseguenza di cio', con nota del presidente n. 2918/SP inviata in data 21 giugno 2016, la Regione Puglia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico, «al fine di assicurare la doverosa garanzia delle prerogative costituzionali» dell'ente territoriale, «di annullare/revocare il decreto di rilascio dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP». A tale nota non e' mai seguito alcun riscontro, ne', tantomeno, sono stati adottati i provvedimenti sollecitati. Tuttavia, poiche' l'annullamento dell'autorizzazione di cui si discute, a seguito della citata sentenza n. 110 del 2016, deve necessariamente...

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