Legge 23 agosto 2004, n. 239, articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l'accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a gpl e metano di cui al decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. Indicazioni e chiarimenti.

Alle associazioni interessate

La

2004, n. 239, agli articoli 53 e 54 amplia le possibilita' di accesso ai contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gpl o a metano nonche' di quello degli autoveicoli a trazione elettrica.

In particolare l'art. 53 consente l'accesso ai contributi per le installazioni di impianti a gpl o a metano su autoveicoli effettuate non piu' entro l'anno, ma entro i tre anni dalla data di immatricolazione. L'art. 54 estende la possibilita' di utilizzo dei contributi stessi non piu' alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche.

In funzione di organizzare la gestione delle modifiche intervenute, tenuto anche conto del rispetto delle regole comunitarie, e' necessario fornire indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento.

Decorrenza.

Il contributo e' riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo e, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per le installazioni effettuate entro i tre anni dalla data di prima immatricolazione purche' le operazioni di acquisto e di installazione siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n.

239/2004.

Nessuna modifica normativa e' intervenuta per le persone fisiche, se non l'estensione del beneficio contributivo riferito non piu' a un anno ma a un triennio dall'immatricolazione.

Soggetti beneficiari persone giuridiche.

Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attivita' di trasporto merci in conto terzi.

Ai fini del rispetto della regola de minimis, al momento della realizzazione dell'operazione di acquisto ovvero di installazione, il soggetto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnera', rispettivamente al venditore o all'installatore, autocertificazione redatta secondo lo schema allegato, in originale e copia.

Gli enti pubblici e le istituzioni riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l'autoveicolo...

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