n. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 giugno 2015 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 2, comma 1 lettere g) e i) - 4, comma 1 lettera g) - 17 - 18, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2015 n. 7, avente ad oggetto «Disposizioni modificative della Legge regionale 11 dicembre 2009 n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di foni di energia alternative e rinnovabili, nonche' a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)», pubblicata sul BUR n. 9 del 16 aprile 2015. La Regione Molise ha approvato ed emanato la legge 11/2015 con cui, in modifica della propria precedente Legge n. 30/2009, ha dettato nuove disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Sennonche' non tutte le norme di cui alla nuova legge si presentano legittime sotto il profilo costituzionale, perche' indebitamente invadenti sia la competenza legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, sia la medesima competenza statale di natura concorrente che detta i principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Per tale ragione, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la Legge regionale in questione, deducendo i seguenti vizi di illegittimita' costituzionale. 1) Illegittimita' dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 14 aprile 2015 n. 7 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) e comma 3 della Costituzione. L'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 7/2015 ha sostituito l'articolo 2, comma 5, della Legge regionale n. 30/2009 che, al fine di migliorare la condizione abitativa, consente in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali una serie di interventi principalmente consistenti nell'ampliamento, eventualmente con ulteriore premialita', degli edifici esistenti e in costruzione. In forza della nuova norma, l'ampliamento in questione puo' essere realizzato in sopraelevazione, contiguita' o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggetto dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purche' adiacente a quello da ampliare. E soprattutto, gli ampliamenti in sopraelevazione non costituiscono nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici - ivi comprese quelle previste dall'art. 9 del DM 1444/1968 - e ai fini dell'osservanza delle fasce di rispetto. Ora, come e' noto, la materia delle distanza tra edifici rientra nell'ordinamento civile (art. 873 del codice civile) e come tale la sua disciplina e'...

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