n. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste n. 15 del 2 agosto 2016, recante «Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018», pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 3 agosto 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2016. 1. La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste n. 15/2016, indicata in epigrafe, composta da 18 articoli, contiene le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. Gli articoli 5, comma 1, e 6 della legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste 2 agosto 2016, n. 15 violano l'art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione. 1.1. La legge regionale n. 15/16 citata detta, in particolare, disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. L'ambito di applicazione di detto tributo risulta, invero, compiutamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», la quale, all'art. 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cui si esercita la potesta' legislativa regionale in materia. Il comma 34 citato prevede, infatti, che «l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione». Dall'esame della normativa in materia, si evince con chiarezza, quindi, che la disciplina del tributo speciale di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995 citata rientra nella competenza esclusiva dello Stato ed e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale stessa, la potesta' delle Regioni di legiferare su tale imposta. 1.2. Cio' premesso, va rilevato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15/16 citata sostituisce il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 31/2007, concernente le «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti». In particolare, il novellato comma 4 della predetta legge regionale dispone, dunque, che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'art. 23 e' destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La Giunta regionale, con propria...

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