LEGGE REGIONALE 25 Maggio 2007, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalita'' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).
1 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
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Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), nel secondo periodo, dopo la parola "affidato" sono aggiunte le parole: "secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale".
Art. 2.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2007
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Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9/2007, le parole "all'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "al comma 3". 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007, le parole "dall'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "dal comma 3". 3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: "3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa: a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'art. 2; b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 3.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2007
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Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007, dopo la parola "Toscana" sono inserite le parole: "previa intesa con l'universita' interessata".
Art. 4.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2007
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Le lettere c) ed f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007, sono soppresse.
Art. 5.
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2007
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Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, dopo le parole "possono ottenere" sono aggiunte le parole: "previo parere dell'ordine professionale competente".
Art. 6.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9/2007
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Al comma 1 dell'art. 7 delle legge regionale n. 9/2007, le parole "dell'art. 5, comma 1, lettera f)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "dell'art. 3, comma 3". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a...
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