n. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2017 -

Ricorso ex art. 127 secondo comma della Costituzione, di: Regione Piemonte, (c.f. n. 80087670016), in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale Sergio Chiamparino, rappresentato e difeso, giusta D.G.R. n. 34-5465 del 3 agosto 2017, in forza di delega a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna Scollo (c.f.: SCLGNN54B54C351Y, fax 011-4324889, pec: giovanna.scollo@cert.regione.piemonte.it), e Gabriele Pafundi (fax: 063212646, C.F.: PNFGRL57B09H501K, pec.: gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) con elezione di domicilio presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro: la Presidenza Consiglio dei ministri (c.f. n. 97163520584), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziativa a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, S.O. n. 31, per violazione degli articoli 114 commi 1 e 2, 117 commi 3 e 4;

119 comma 1 e 97 della Costituzione. Fatto L'art. 39 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 giugno 2017), cosi' dispone: «Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20% del fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la Regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della Regione interessata del 20% del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento per gli affari regionali». La norma, si potrebbe dire «parla da sola». Tuttavia, per correttamente inquadrarla nel contesto di riferimento, al fine di preliminarmente chiarirne gli effetti, si ritiene importante e opportuno riportare integralmente il resoconto del punto 4 dell'o.d.g. della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 17/89/CU04/C2, del 6 luglio 2017. 17/89/CU04/C2. «Modifica dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sui trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per le funzioni conferite in materia di Trasporto pubblico locale. Punto 4) O.d.g. Conferenza unificata. La situazione attuale impone di ripensare la tenuta della «legge Delrio» (legge n. 56/2014), dichiaratamente di natura transitoria, in quanto approvata «in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione», che ha previsto, tra l'altro, il riordino delle funzioni provinciali ed un nuovo modello ordinamentale delle province, definite quali «enti territoriali di area vasta», con organi di secondo livello eletti indirettamente. Nell'ottica della soppressione delle Province, le leggi finanziarie succedutesi hanno poi richiesto alle Province un progressivo e incalzante contributo di finanza pubblica. Con la legge n. 190/2014 (legge di stabilita' 2015) si e' definito il concorso delle province e delle Citta' metropolitane alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica imponendo loro una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro «a decorrere dall'anno 2017». Ciascuna provincia e Citta' metropolitana ha dovuto quindi versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse (anche a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione) pari ai predetti risparmi di...

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