n. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2018 -

TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione per le controversie di lavoro Il Giudice del lavoro dott.ssa Anna Menegazzo, nella causa 547/17 R.G., promossa da Francesco Fagotto, nei confronti di Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agro alimentare Veneto Agricoltura in liquidazione ed Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed i documenti di causa, osserva: Francesco Fagotto agiva in giudizio nei confronti dell'Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agro alimentare Veneto Agricoltura (di seguito: Veneto Agricoltura), ora in liquidazione, alla quale era subentrata, con effetto dal 1° gennaio 2017, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (di seguito: ASVIP), entrambe enti pubblici economici strumentali della Regione. Deduceva di avere prestato attivita' lavorativa alle dipendenze della prima fin dal 2007, e di essere poi stato trasferito alla seconda nell'ambito del trasferimento di personale e funzioni previsto dalla legge regionale istitutiva di ASPIV (L.R.V. n. 37/2014), precisando che il proprio contratto di lavoro (originariamente stipulato con Veneto Agricoltura, e mai modificato), accedente a rapporto di lavoro privatistico, richiamava il CCNL Federambiente (ora Utilitalia), applicabile al personale di Veneto Agricoltura e di ASVIP anche in base alle leggi regionali di regolamentazione di detti enti nonche' in ragione della diretta affiliazione all'organizzazione datoriale Federambiente-Utilitalia. Premesso che anche il personale di Veneto Agricoltura, quale ente economico strumentale della Regione inserito nell'indice ISTAT di cui alla legge n. 196/09, aveva subito il blocco della retribuzione dal 2010 a tutto il 2014 imposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/10 e poi prorogato dalla legge n. 147/13, lamentava che una volta venuto meno il blocco non si fosse dato corso al riconoscimento nei suoi confronti di: incrementi della retribuzione tabellare e dell'indennita' integrativa, scatti di anzianita' e progressioni parametrali maturate nel periodo 2010-2014, e successivamente, operanti invece per effetto delle previsioni del CCNL Federambiente 2008 (ante blocco) e dei CCNL Federambiente 2011 e 2016. Sosteneva che la normativa regionale istituiva della ASPIV (L.R.V. 37/14, come modificata con L.R.V. 6/2015), laddove prescrive che «Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di' igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'art. 13» (art. 12, comma 3) e che «Ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali» (art. 13, comma 1), sulla cui base gli enti convenuti non avevano aggiornato gli importi retributivi (in considerazione della persistenza del blocco stipendiale e del blocco della negoziazione collettiva nel settore del pubblico impiego), dovesse essere intesa solo come norma programmatica anche in ragione della sua scarsa chiarezza, e comunque non potesse essere interpretata nel senso di limitare l'applicazione, nei confronti del personale di ASVIP, della normativa contrattuale posta dai CCNL Federambiente, pena la violazione di norme di rango costituzionale, in particolare degli articoli 39 e 117 della Costituzione. Concludeva per la condanna in solido delle Agenzie convenute al pagamento degli arretrati fino al 1° gennaio 2017, e della sola ASPIV per il periodo successivo. Costituendosi in giudizio gli enti convenuti negavano fondatezza alle pretese di cui al ricorso, sostenendo che la disciplina regionale di cui agli articoli 12 e 13 della L.R.V. 37/14, come modificata dalla L.R.V. 6/15, impediva il riconoscimento a favore del ricorrente degli incrementi stipendiali (per retribuzione tabellare ed indennita' integrativa) previsti dai CCNL Federambiente successivi al 2010 nonche' le progressioni previste dal CCNL Federambiente (per scatti di anzianita' e per raggiungimento di parametro superiore), e che si trattava di normativa del tutto coerente con le previsioni delle norme statali che a loro volta obbligavano le Regioni ad operare riduzioni di spesa contenendo le spese del personale anche con specifico riferimento agli enti strumentali, disciplina vincolante in quanto diretta a dettare principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», rientrante nella legislazione concorrente Stato-Regione. In ogni caso sostenevano che la contrattazione collettiva Federambiente intervenuta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT