n. 6 SENTENZA 20 - 27 gennaio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, giudizio iscritto al n. 162 del registro referendum. Vista l'ordinanza dell'11 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 20 gennaio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Andrea Manzi e Luca Antonini per Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco e Munerato Emanuela nella qualita' di rappresentanti del Comitato promotore Lega Nord e l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 dicembre 2014, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa da quindici cittadini italiani (con annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2014, serie generale, n. 46), sul quesito cosi' inizialmente formulato: «Volete Voi che sia abrogato: il decreto-legge n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'articolo 24 ». 2.- L'Ufficio centrale, con la stessa ordinanza - ritenuto «opportuno [...] provvedere all'integrazione del quesito per inserire [...] la rubrica della disposizione oggetto della richiesta referendaria suddetta» - ne ha cosi' ridenominato il titolo: «Abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011)». 3.- Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2015, disponendo che ne fosse data comunicazione ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970. 4.- In prossimita' della camera di consiglio del 14 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria con la quale chiede che la richiesta di referendum abrogativo, del predetto art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, sia dichiarata inammissibile. A tal fine, la difesa erariale deduce che la richiesta referendaria non sarebbe tale da soddisfare, anzitutto, il requisito dell'omogeneita' del quesito, coinvolgendo esso tutte le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, sia pubblici che privati, oltre a norme in materia di perequazione delle pensioni, di riequilibrio della previdenza per i liberi professionisti e un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione giovanile e delle donne. Inoltre, la norma di cui si chiede l'abrogazione, introducendo nuovi principi in tema di trattamenti previdenziali, costituirebbe "una disposizione della manovra finanziaria del 2011, produttiva di effetti collegati in via diretta ed immediata alla...

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