n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2014 -

TRIBUNALE DI TIVOLI - Sezione civile - Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 3840/2013 RG e proposto dalla sig.ra VALENTINA BORDIN (CF BRD VNT 78E52 I153W) rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Diaco e domiciliata ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli (domicilio invalidamente eletto in Roma), attrice nei confronti di: Equitalia Sud Spa - Agenzia della Riscossione per la Provincia di Roma con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 269, cap 00147;

Convenuta contumace Regione Lazio, Convenuta contumace Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma, Convenuta contumace Comune di Mazzano Romano, Convenuta contumace Roma Capitale, Convenuta contumace ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale In fatto Parte attrice ha citato con atto ritualmente notificato innanzi al tribunale di Tivoli la parte convenuta per ottenere declaratoria di annullamento/nullita' o inefficacia del fermo amministrativo n. 09781201300007113 per l'importo di euro 7.376,54 relativa alle cartelle di pagamento n. 097 2008 02571276 23000 (Comune di Roma - sanzione amministrativa codice strada), n. 097 2008 02739941 79000 (Irpef), n. 097 2009 0052805083000 (regione Lazio, tasse automobilistiche) e n. 097 097 2009 02299295 50000 (tassa smaltimento rifiuti, comune di Mazzano r,), con il quale si preannunciava il fermo del veicolo MINI 1.4. ONE D tg. CN757PT. Tra le cartelle indicate, solo la cartella n. 097 2008 02571276 23000 (Comune di Roma - sanzione amministrativa codice strada), e' relativa a questioni non rientranti nella materia tributaria e fiscale e come tali attribuite al GO (cfr. Cass. sentenza n. 1864 del 27 gennaio del 2011)). Si pone preliminarmente il problema - rilevabile di ufficio dal giudice - circa la attribuzione della giurisdizione a decidere sulla controversia. Il problema in diritto concerne quindi il presupposto di conoscibilita' del giudizio, che e' certamente rilevante e prodromica per la successiva prosecuzione del giudizio stesso. In diritto Il fermo amministrativo: la norma in questione e la sua interpretazione Le norme in oggetto sono l'art. 35 comma 26-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006 cosi' come modificato in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006 ha introdotto in seno all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992 le lettere e-bis, nonche' gli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 91-bis del DPR n. 602/73, con l'art. 86 legge n. 46 del 1999 e con l'art. 1 comma 1 lettera q) del decreto legislativo n. 193 del 2001. Va premesso che la natura giuridica del fermo e' controversa, circostanza che ha determinato anche estrema incertezza in ordine alla titolarita' della giurisdizione delle relative controversie. Secondo una prima opinione, il fermo sarebbe un provvedimento amministrativo discrezionale nell'an e nel quid, circostanza da cui si inferiva che la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo (cosi' Consiglio Stato, sez. VI, 18 luglio 2006, n. 4581 in Bollettino trib. 2006, 15-16, 1328). Altri ritengono che il fermo avrebbe natura cautelare, circostanza questa che secondo taluni comportava l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario (cosi' Tribunale Bari, ordinanza del 17 marzo 2003 in Giur. merito 2003, 1501), secondo altri al giudice tributario (cosi' Commissione tributaria provinciale di Cosenza, Sez. I, sentenza 28 maggio 2003 n. 397/1/03 in Dir. e prat. trib. 2004, II, 984). Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimita', il fermo sarebbe invece un atto che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, e come tale le controversie relative andavano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cosi' Cassazione civile, sez. un., 23 giugno 2006, n. 14701 in Giust. civ. Mass. 2006, 7-8). In questo contesto di incertezza, acuito dal sostanziale contrasto tra la giurisprudenza della Cassazione da un lato e dal Consiglio di Stato dall'altro, e' intervenuto il legislatore nel 2006. L'art. 35 comma 26-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006 cosi' come modificato in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006 ha introdotto in seno all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992 le lettere e-bis) ed e-ter), cosi' annoverando tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie rispettivamente l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86. L'intervento del legislatore non ha pero' sortito l'effetto di chiarire definitivamente la questione del riparto di giurisdizione, dal momento che e' rimasta incerta la titolarita' della giurisdizione allorquando il fermo riguardi (o riguardi anche) obbligazioni extratributarie. Da un lato, si e' affermato che il legislatore ha soltanto ampliato il novero degli atti impugnabili, ma non l'ambito della giurisdizione. Infatti, l'elencazione degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie si rinviene in seno all'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (norma sulla quale e' appunto intervenuta la modifica del legislatore), laddove l'ambito della giurisdizione e' disegnato dall'art. 2, cosicche' il giudice tributario sarebbe competente a conoscere del fermo amministrativo solo quando sia correlato all'iscrizione a ruolo di crediti di natura tributaria. (cosi' Comm.trib. prov.le Roma, sez. LXI, 16/05/2007, n. 173 in Bollettino trib. 2007, 14, 1232). Dall'altro lato si e' invece affermato che la natura del credito sarebbe irrilevante, e che tutte le controversie sul fermo sarebbero state attribuite al giudice tributario, e cio' sulla base di differenti considerazioni. Secondo un primo punto di vista, si e' ritenuto che se la disposizione di cui all'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223/2006 fosse da interpretarsi nel senso che ha attribuito alle Commissioni tributarie la giurisdizione limitatamente ai fermi amministrativi azionati per crediti tributari, la norma sarebbe inutile atteso che non vi sarebbe stata alcuna necessita' di un intervento legislativo. D'altro canto, se e' vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il fermo e' atto di esecuzione forzata, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che esclude dalla giurisdizione tributaria gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Secondo tale prospettiva dunque si dovrebbe prendere atto che il legislatore abbia voluto intervenire, al fine di eliminare i contrasti attribuendo la giurisdizione alle commissioni tributarie in ogni caso di fermo amministrativo, azionato sia per crediti di natura tributaria sia per crediti di natura non tributaria (cosi' Comm. Trib. Prov. Roma. sentenza del 24/07/2007 n. 269 reperibile su internet all'indirizzo http://def.finanze.it/). Un altro orientamento ha invece ritenuto sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice tributario perche' il fermo amministrativo avrebbe natura di sanzione amministrativa irrogata da un "ufficio finanziario" (tale sarebbe da considerare l'agente della riscossione) e come tale da attribuire al giudice tributario sulla base dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (cosi' Comm. Trib. Prov. Milano. sentenza del 14/11/2007 n. 395 reperibile su internet all'indirizzo http://def.finanze.it/). Tale natura sanzionatoria emergerebbe dalla eliminazione del previo esperimento negativo del pignoramento, che avrebbe modificato, di fatto, la natura del fermo amministrativo, svincolando tale procedura da qualsiasi accertamento preventivo circa l'esistenza di un pregiudizio effettivo o potenziale per la realizzazione di un credito iscritto a ruolo, cosi' che l'atto avrebbe perso la sua natura cautelare, acquisendo un carattere coercitivo, afflittivo e sanzionatorio (cosi' Comm. Trib. Prov. Roma, sentenza del 13/06/2007 n. 192 reperibile su internet all'indirizzo http://def.finanze.it/). La tesi dell'attribuzione esclusiva al giudice tributario delle controversie in materia di fermo, sembrava trovare sponda nell'ordinanza n. 3171/2008 delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui "Il legislatore puo', senza violare l'art. 102 cost. attribuire ai giudici tributari le controversie che riguardino atti "neutri", cioe' utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano pubblica. In questo quadro, la legge 248/2006 ha inserito fra gli atti elencati nell'art. 19 del D.lg. 546/1992, ed impugnabili avanti alle commissioni Tributarie: "e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni;

cio' in quanto si tratta di misure collocate all'interno nel sistema della esecuzione esattoriale, di matrice tributaristica, cui il legislatore ha ritenuto di far ricorso per facilitare la riscossione anche di entrate non tributarie. Di conseguenza, il relativo contenzioso riguarda questioni attinenti alla regolarita' formale e sostanziale della misura adottata;

non alla fondatezza della pretesa che ha dato luogo al provvedimento di fermo ed alla iscrizione di ipoteca (dal momento che questa fondatezza deve gia' essere stata accertata con atti definitivi)" (Cassazione civile, sez. un., 11/02/2008, n. 3171, in Diritto di Giustizia 2008). L'argomento del fermo come "atto neutro" non teneva tuttavia conto della circostanza che, com'e' noto, il comma 3 del piu' volte citato art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 prevede che "la mancata...

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