n. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Ricorrente;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale attualmente in carica;

Resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1, comma 4, 2, comma 1, lettera c), 7, comma 5, 9, comma 10, commi 1 e 2, 14, comma 1, 18, comma 6, 22, comma 1, 23, commi da 1 a 6, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 22, avente ad oggetto «Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria», pubblicata nel BUR n. 66 del 28 giugno 2018. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il 26 giugno 2018 la legge n. 22, recante «Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria». In 34 articoli, suddivisi in sei titoli, viene dettata una disciplina di ampia portata delle attivita' funebri, cimiteriali e di cremazione, anche per animali, contenente principi generali, definizioni e qualificazioni, che in quanto tale investe aspetti di esclusiva competenza del legislatore statale. Non a caso la legge regionale ricalca quasi integralmente il disegno di legge Atto Senato n. 2492 presentato nella scorsa legislatura, nello spirito del quale alle regioni sarebbero dovuti spettare solo compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Ad avviso della Presidenza del Consiglio, questa normativa viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato, e deve pertanto essere impugnata per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 22/2018 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in relazione all'art. 824 del codice civile. La norma qui denunciata prevede che «La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attivita' di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'art. 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettivita' di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunita' locali, secondo i diversi usi funerari». Essa, nel prevedere l'assoggettamento dei cimiteri al regime demaniale, si sovrappone indebitamente, pur ripetendone fedelmente il contenuto, alla previsione contenuta nell'art. 824, secondo comma, del codice civile, che gia' assoggetta i cimiteri e i mercati comunali al regime del demanio pubblico. Essa invade, pertanto, la materia dell'ordinamento civile, e viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Come infatti piu' volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, laddove esiste una competenza esclusiva dello Stato, alle regioni e' inibito dettare disposizioni legislative proprie, anche se di mera natura riproduttiva (Corte costituzionale n. 121/2017;

Corte costituzionale n. 18/2013;

Corte costituzionale n. 29/2006). La norma qui denunciata pertanto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, commi da 1 a 6, della legge regionale n. 22/2018 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1880. L'art. 2, comma l, lettera c), della legge regionale menziona la tumulazione aerata quale evento da cui decorre il termine per definire il «resto mortale», e l'art. 23 della stessa legge, rubricato «Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri», nei commi da l a 6, detta disposizioni in merito ai loculi aerati. La tumulazione aerata non e' prevista dalla normativa statale attualmente vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 recante l'«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), e non puo' costituire innovazione di matrice regionale. Gli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 dettano infatti con chiaro carattere esaustivo le modalita' da seguirsi per la tumulazione. Secondo l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi e ai gas e la relativa chiusura deve essere ermetica;

la norma regionale in questione invece deroga a questa prescrizione, permettendo la trasformazione dei loculi da stagni in aerati. Sempre secondo la norma statale, la cassa mortuaria deve avere determinate caratteristiche costruttive (doppia struttura in legno e metallo), mentre secondo la norma regionale qui censurata - il comma 3 dell'art. 23 - la cassa metallica e' addirittura vietata in caso di tumulazione aerata. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale prevede la possibilita' di adozione di soluzioni tecniche per il trattamento dei liquidi e dei gas da putrefazione, mentre la legge statale demanda al Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita' l'autorizzazione di modalita' alternative per il trattamento di tali trasformazioni chimiche. Si tratta di norme, quelle statali, che evidentemente trattano la materia sanitaria, rispetto alla quale non possono essere ammesse modalita' - magari anche migliorative - diverse da quelle stabilite in via di principio dal legislatore statale con regole che costituiscono, in tema di tutela della salute, un limite invalicabile di uniformita' nazionale alla potesta' legislativa regionale. Per tali ragioni, le norme denunciate nella presente rubrica devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 22/2018 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'art. 7, comma 5, della legge regionale qui denunciata, nel disciplinare l'attivita' funebre, vieta l'intermediazione in questo settore sia ai titolari delle imprese esercenti l'attivita' funebre, sia al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. Questa disposizione restringe in maniera del tutto immotivata la concorrenza interferendo in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non si comprende perche' ai soggetti operanti nel settore e legittimati a svolgere l'attivita' intermediata debba essere preclusa l'attivita' di intermediazione. Ne' e' compatibile con i principi della competizione commerciale e imprenditoriale la fissazione di un divieto cosi' pesante a destinatari genericamente individuati, come il personale «riconducibile». Il successivo art. 9, nell'individuare i requisiti...

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