LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 22 - Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006. (18R00284)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato quanto segue: 1. Nel rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e dei valori limite previsti nella parte III allegato 5, del decreto legislativo n. 152/2006, l'art. 101 del medesimo decreto, consente alla regione di definire valori limite di emissione in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini;

  1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 1, si rende necessario, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione, circoscrivendola ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura, nella logica di equiparazione tra questi ultimi e i limiti imposti per gli impianti superiori ai 2000 abitanti equivalenti, per i quali la normativa specifica i parametri della parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo n. 152/2006, che devono soddisfare i limiti;

  2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessaria l'introduzione di una disciplina specifica per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 20/2006;

    la disciplina si applica a condizione che i reflui siano caratterizzabili con i parametri tipici delle acque reflue domestiche;

  3. Considerato che si disciplinano casi di scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale, al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Approva la presente legge: Art. 1 Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati...

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