n. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2017 -

Ricorso della Regione Liguria (c.f. e partita IVA n. 00849050109) in persona del Presidente in carica dott. Giovanni Toti, a cio' autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 603 del 21 luglio 2017, rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv. Barbara Baroli dell'Avvocatura regionale (c.f. BRLBBR55L54D969W;

pec: barbara.barolimariniello@ordineavvgenova.it) e dall'avv. Gabriele Pafundi del foro di Roma (c.f.: PFNGRL57B09H501K;

pec: gabriele.pafundi@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06 3212646), con domicilio eletto presso l'avv. Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O. Fatto L'art. 39 del decreto-legge n. 50 del 2017 (conv. in legge n. 96 del 2017) e' intitolato: «Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite» e recita: 1. ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno;

  1. in caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento per gli affari regionali». La norma, sganciata e contraddittoria tanto rispetto alla filosofia che presiede all'intero decreto-legge n. 50/2017, quanto rispetto alle regole del Fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale - d'ora in poi «Fondo») produce effetti dirompenti per le regioni e per gli enti locali. Infatti, costituisce effetto immediato della norma impugnata che ben il 20% del Fondo che lo Stato trasferisce alle regioni per il TPL diventa non accertabile nei bilanci regionali, e quindi non utilizzabile fino al verificarsi di un evento futuro ed incerto (come il raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata). Il che si traduce in una immediata...

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