n. 53 ORDINANZA 10 febbraio - 18 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra U.J. ed altra e C.M. ed altra, con ordinanza del 9 gennaio 2015, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti l'atto di costituzione, fuori termine, di U.J. ed altra, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, nel corso di un giudizio - promosso da due dipendenti di una societa' cooperativa cancellata, per accertare il proprio diritto di percepire il TFR, al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti del debitore e quindi di accedere alle prestazioni previdenziali disciplinate dall'art. 2, commi da 2 a 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 9 gennaio 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della societa', precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela»;

che il rimettente - dato atto che nei confronti del gia' liquidatore della societa' (convenuto non costituito) non viene prospettato dalle ricorrenti alcun profilo di responsabilita' e che la societa' cooperativa (convenuta non costituita) risulta cancellata, con conseguente estinzione della stessa - osserva che, in tale contesto normativo e avuto riguardo alle domande proposte dalle ricorrenti, esso giudice non potrebbe adottare altro provvedimento se non quello di rigetto della domanda;

che, tuttavia, una tale pronuncia determinerebbe, in linea di fatto, la perenzione del diritto delle medesime ad accedere alle provvidenze previste dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 297 del 1982, pur trattandosi di diritto esistente e, come tale, meritevole di tutela;

che - affermata quindi la rilevanza della questione, in quanto riguardante una norma applicabile nel processo a quo - il giudice del lavoro deduce che l'attuale formulazione del secondo comma dell'art...

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