n. 51 SENTENZA 21 febbraio - 10 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), promossi dal Consiglio di Stato con quattro ordinanze del 9 luglio, una del 27 agosto, una del 20 ottobre ed una del 9 ottobre 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 199, 200, 203, 233 e 241 del registro ordinanze 2014 e ai nn. 68 e 69 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 53, prima serie speciale, dell'anno 2014 e nn. 1 e 18 prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di T. G. in proprio e nella qualita' di amministratore unico della Societa' Pollenza Sole srl, di Nicotra Energia srl, di Cirio Agricola srl, di MMP Power srl ed altri, di Ecopower II srl ed altri, di Megasolare Societa' Agricola srl in liquidazione, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli per MMP Power srl ed altri e per Ecopower II srl ed altri, Luca Forte per T. G. e per la Societa' Pollenza Sole srl, Salvatore Bellomia per Nicotra Energia srl, Alessandro Pallottino per Cirio Agricola srl, Orazio Abbamonte per Megasolare Societa' Agricola srl in liquidazione e l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di sei giudizi promossi da varie societa' e imprenditori individuali attivi nel settore del fotovoltaico, i quali chiedevano l'annullamento di provvedimenti sanzionatori adottati, nei loro confronti, dal Gestore dei servizi energetici (da ora: GSE) ai sensi e in applicazione della disposizione di cui all'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il Consiglio di Stato, sezione sesta - adito in sede di appello avverso sentenze di primo grado favorevoli ai ricorrenti - premessane la rilevanza al fine della decisione in ordine alle concrete fattispecie sottoposte al suo esame - ha sollevato, con altrettante ordinanze di pressoche' identico contenuto, questione incidentale di legittimita' costituzionale del predetto art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione (quest'ultimo) anche all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU). 1.1.- La norma denunciata si riferisce agli impianti fotovoltaici ai quali l'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, ha esteso lo speciale regime incentivante previsto dal cosiddetto "secondo conto energia" (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007) a condizione che «abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto [...] ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011». E, a tal riguardo, dispone che fatte salve le norme penali - qualora, in sede di esame della domanda di incentivazione, sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto, contrariamente a quanto dichiarato dal richiedente, non siano stati conclusi alla data suddetta - «il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta» e degli altri soggetti ivi elencati. 1.2.- Secondo il Consiglio rimettente, la riferita disposizione si porrebbe, appunto, in contrasto: con l'art. 76 Cost. «nella parte in cui ha introdotto una sanzione interdittiva e non pecuniaria senza, peraltro, graduarne l'applicazione nel rispetto...

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