DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell''uso dell''energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

Data di Entrata in Vigore:29 Marzo 2011
Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19 giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE [notificata con il numero C(2010) 3751];

Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE;

Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011;

Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione normativa;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonche' all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della repubblica il potere di promulgare le leggi emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e

2003/30/CE, e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno

2009.

- la direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE L178

del 27.10.2001.

- la direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE L

123 del 17.5.2003.

- la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva

98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva del Consiglio 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva

93/12/CEE, e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno 2009.

- la direttiva 98/70/CE e' pubblicata nella GUCE L 350

del 28.12.1998 .

- la direttiva 99/32/CE e' pubblicata nella GUCE L 121

dell' 11.5.1999.

- la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella GUCE L 74

del 27.3.1993.

- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/160/01 della

Commissione, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi, e' pubblicata nella GUUE C

160 del 19.6.2010.

- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02

della Commissione, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti, e' pubblicata nella

GUUE C 160 del 19.6.2010.

- la Decisione 10 giugno 2010 n. 2010/335/UE della

Commissione, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V

della direttiva 2009/28/CE, e' pubblicata nella GUUE 17

giugno 2010 n. L 151

- si riporta l'articolo 17, comma 1 della legge 4

giugno 2010, n. 96, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria

2009" con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE:

Art. 17. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE,

2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo

2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte...

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