n. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2014, proposto da: Pietro Gaetano Risplendente, Nicola Riefolo, Vincenzo Ventura, Giuliano Lopopolo, Nicola Roberto Massimo Cecca, Leonardo Di Corato, Domenico Battaglia, Nicola Cotugno Depalma, Michele Tari', Pasquale Pasculli, Giacomina Abbatista, Gianluca Boccaforno, Maria Rosaria Giobbe, Giuseppe Storelli, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 36;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, 82/B;

Per l'annullamento: della delibera di G.R. n. 1076 del 27 maggio 2014 (in BUR n. 80 del 23 giugno 2014), avente ad oggetto: «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 Sanita' penitenziaria. Adeguamento dell'assistenza sanitaria carceraria al modello organizzativo previsto dal Servizio sanitario regionale. Attuazione della fase transitoria»;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la conforme proposta dell'Assessore alle politiche della salute;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e l'avv. Antonio L. Deramo, su delega dell'avv. Francesco S. Dodaro;

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti medici di guardia o infermieri presso alcuni istituti di pena pugliesi svolgenti altresi' attivita' libero professionale o ospedaliera, con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 740/1970, hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale in oggetto, che ha inteso richiamare tutte le ASL al rispetto della normativa nazionale ed europea che individua il tetto massimo orario di lavoro in 48 ore settimanali, dettando nel contempo disposizioni per l'organizzazione del servizio. Il contenzioso in esame concerne infatti la vicenda applicativa conseguente all'approvazione della legge regionale n. 4/2010, con cui la Regione Puglia ha inteso dettare norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali, prevedendo in particolare all'art. 21, comma 7, in materia di personale degli istituti penitenziari, che «ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonche' nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della legge n. 740/1970 (...) nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali». Invero, la figura dei cosiddetti «medici incaricati» e' stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall'art. 1, legge n. 740/1970 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria)...

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