LEGGE 9 ottobre 1970, n. 740 - Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

Coming into Force08 Novembre 1970
Enactment Date09 Ottobre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/10/24/070U0740/CONSOLIDATED/19930614
Published date24 Ottobre 1970
Official Gazette PublicationGU n.270 del 24-10-1970
TITOLO I Personale sanitario incaricato
CAPO I MEDICI INCARICATI
Sezione 1ª NORME GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Qualifica)

I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art 2.

(Rapporto di incarico)

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

Art 3.

(Numero dei medici incaricati)

Il numero dei medici incaricati e' quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena e' effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.

Sezione 2ª AMMISSIONE ALL'INCARICO
Art 4.

(Sistemi di ammissione)

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

Art 5.

(Requisiti per l'ammissione all'incarico)

Per l'ammissione all'incarico e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  1. diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

  2. cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

  3. eta' non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di eta' previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualita' di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano gia' prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di eta' e' elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;

  4. idoneita' fisica all'incarico;

  5. godimento del diritto di elettorato attivo politico;

  6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

  7. iscrizione all'ordine dei medici.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.

Art 6.

(Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il decreto deve indicare:

  1. l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;

  2. i documenti da esibire;

  3. i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;

  4. i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.

Art 7.

(Domanda di ammissione al concorso)

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

  1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;

  2. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

  3. il possesso della cittadinanza italiana o la qualita' di italiani non appartenenti alla Repubblica;

  4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

  5. le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

  6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

  7. i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

  8. i servizi prestati in qualita' di medici aggregati o di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;

  9. l'ordine dei medici cui sono iscritti.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 10.

Art 8.

(Esclusione dal concorso)

L'esclusione dal concorso e' disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

Art 9.

(Commissione giudicatrice)

La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed e' composta:

1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;

2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';

3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal Ministro per la sanita';

5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

Art 10.

(Valutazione dei titoli)

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

il primo in base ai titoli accademici e professionali;

il secondo in base alla attivita' comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualita' di medico chirurgo;

il terzo in base al servizio prestato in qualita' di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni;

il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attivita' sanitaria che l'aspirante e' tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuita' e della qualita' del servizio prestato.

Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti.

La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla...

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