n. 46 SENTENZA 10 febbraio - 25 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione siciliana, con ricorsi rispettivamente notificati il 19-22 febbraio, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 25 febbraio, il 4, il 5 e l'8 marzo 2013 e iscritti ai nn. 24, 30, 33, 35 e 43 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per la Provincia autonoma di Trento, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 19 febbraio 2013, ricevuto il successivo 22 febbraio e depositato il 25 febbraio 2013 (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). Le disposizioni impugnate disciplinano, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, sia l'obbligo di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno (art. 1, comma 461), sia le conseguenze del mancato rispetto del patto, indicando le sanzioni da applicarsi (art. 1, commi 462 e 464), e i casi in cui, viceversa, non si ha inadempimento (art. 1, comma 463). La ricorrente premette che con tali norme si e' inteso estendere automaticamente ai soggetti ad autonomia speciale «l'ambito soggettivo di applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011», a suo tempo impugnato innanzi a questa Corte. Con cio', sarebbe stato leso il «principio consensualistico» che, a parere della Regione autonoma, regola i rapporti finanziari con lo Stato, e sarebbe desumibile dagli artt. 48-bis e 50, comma 5, dello statuto regionale speciale, nonche' dalle norme di attuazione «contenute nella legge n. 690/1981». In altri termini, ogni disposizione in tema di federalismo fiscale, «ivi comprese, dunque, quelle in materia di sistema sanzionatorio», dovrebbe essere introdotta secondo le procedure pattizie indicate dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria, come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 178 del 2012. Le disposizioni impugnate, che non partecipano di tale natura, lederebbero altresi' il principio di leale collaborazione, sancito dagli artt. 5 e 120 della Costituzione, e le competenze statutarie in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» (art. 2, comma 1, lettera a, dello statuto), di «ordinamento degli enti locali» (art. 2, comma 1, lettera b, dello statuto) e di «finanze regionali e comunali» (art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto, «anche alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.»). Inoltre, sarebbe violato l'art. 4 dello statuto regionale, perche' lo Stato non avrebbe potuto «attribuire ad organi statali» funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale. 2.- Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio 2013, ricevuto il 4 marzo 2013 e depositato in pari data (reg. ric. n. 30 del 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale». La ricorrente lamenta l'introduzione di meccanismi...

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