n. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 giugno 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione, per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f.: 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.: 80224030587;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, in persona del Presidente pro tempore, dott.ssa Deborah Serracchiani, con sede in Trieste (cap. 34121), Palazzo del Lloyd Triestino, piazza dell'Unita d'Italia n. 1, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 7, 8, 9, comma 3, e 49 della legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia 21 aprile 2017, n. 10, pubblicata nel BRU n. 15 del 26 aprile 2017, recante «Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006». La legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 10 del 21 aprile 2017 reca una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado e apporta modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). Al riguardo, si premette che l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni), attribuisce alla Regione, tra l'altro, la potesta' legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, turismo e industria alberghiera (art. 4, comma 1, nn. 6 e 10). La menzionata competenza primaria deve esplicarsi nel rispetto dei limiti dallo stesso Statuto enunciati, dovendosi svolgere «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni [...]». Con particolare riferimento alle norme di «grande riforma economico-sociale», esse sono poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative, tra le quali, per quel che qui e' di piu' prossimo interesse, rilevano quelle poste dalla legislazione statale in tema di «tutela della concorrenza». Si premette, inoltre, che in attuazione dello Statuto speciale sono stati trasferiti all'ente territoriale gli immobili di natura patrimoniale di proprieta' dello Stato (con decreto del Presidente della Repubblica n. 1401/1967). Successivamente, in presenza di ulteriori richieste da parte della Regione aventi ad oggetto beni entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato successivamente all'entrata in vigore dello Statuto, ovvero di beni di diversa natura non contemplati dalle disposizioni statutarie, il trasferimento e' stato attuato da parte dello Stato su base volontaria, sempre nell'ambito di norme di attuazione dello statuto: questo e' quanto avvenuto per i beni appartenenti al demanio idrico e di quelli ricadenti nella Laguna di Marano-Grado. Nello specifico, con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, sono stati trasferiti in proprieta' alla Regione «tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella Laguna di Marano Grado». Trattasi, ai sensi della richiamata legge n. 366/1963, del «bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed e' compreso fra il mare e la terraferma». Fa eccezione la fascia costiera che congiunge Lignano Sabbia...

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