LEGGE REGIONALE 13 Novembre 2006, n. 22 - Norme in materia di demanio marittimo con finalita'' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Giulia n. 46 del 15 novembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e principi generali
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La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalita' turistico-ricreativa, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarieta', in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonche' dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicita' e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.
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Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilita' ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.
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Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
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E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.
Art. 2.
Piano di utilizzazione del demanio marittimo
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La Regione predispone, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'Art. 1, comma 1, della legge n. 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalita' turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.
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Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:
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procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
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attivita' di valutazione;
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forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.
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Il Piano di utilizzazione e' predisposto in conformita' ai principi generali di cui all'Art. 1 e a quelli indicati all'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri:
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omogeneita' delle procedure;
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semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
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programmazione efficace;
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collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.
Art. 3.
Contenuti del Piano di Utilizzazione
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L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalita' turistico-ricreativa.
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Il Piano di Utilizzazione contiene:
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criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
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prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo e per la realizzazione di opere in esso ricadenti;
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disposizioni per garantire la tutela paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile del demanio marittimo;
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individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonche' di quelle destinate ad enti e associazioni senza finalita' di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attivita' ricreative di carattere socio-assistenziale;
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definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
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disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
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criteri, modalita' e divieti dell'affidamento a terzi delle attivita' della concessione o del subentro nella medesima.
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Il Piano di Utilizzazione e' adottato dalla giunta regionale, sentiti la competente Autorita' marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonche' le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
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Il Piano di Utilizzazione adottato e' sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresi' sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
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Il Piano di Utilizzazione e' approvato, su conforme deliberazione della giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo...
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