LEGGE REGIONALE 13 Novembre 2006, n. 22 - Norme in materia di demanio marittimo con finalita'' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 46 del 15 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e principi generali

  1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalita' turistico-ricreativa, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarieta', in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonche' dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicita' e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.

  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilita' ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.

  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

  4. E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.

    Art. 2.

    Piano di utilizzazione del demanio marittimo

  5. La Regione predispone, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'Art. 1, comma 1, della legge n. 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalita' turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.

  6. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:

    1. procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

    2. attivita' di valutazione;

    3. forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

  7. Il Piano di utilizzazione e' predisposto in conformita' ai principi generali di cui all'Art. 1 e a quelli indicati all'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri:

    1. omogeneita' delle procedure;

    2. semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;

    3. programmazione efficace;

    4. collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

    Art. 3.

    Contenuti del Piano di Utilizzazione

  8. L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalita' turistico-ricreativa.

  9. Il Piano di Utilizzazione contiene:

    1. criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;

    2. prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo e per la realizzazione di opere in esso ricadenti;

    3. disposizioni per garantire la tutela paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile del demanio marittimo;

    4. individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonche' di quelle destinate ad enti e associazioni senza finalita' di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attivita' ricreative di carattere socio-assistenziale;

    5. definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;

    6. disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

    7. criteri, modalita' e divieti dell'affidamento a terzi delle attivita' della concessione o del subentro nella medesima.

  10. Il Piano di Utilizzazione e' adottato dalla giunta regionale, sentiti la competente Autorita' marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonche' le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

  11. Il Piano di Utilizzazione adottato e' sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresi' sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

  12. Il Piano di Utilizzazione e' approvato, su conforme deliberazione della giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT