n. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2017 -

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2;

e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017, recante le disposizioni della «Legge di stabilita' 2017», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 14 aprile 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2017. 1. La legge Regionale della Sardegna n. 5/2017, indicata in modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo di tale fondo.» La possibilita' di utilizzare risorse finanziarie per remunerare gli istituti del salario accessorio deve essere espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge. Poiche' tale finalizzazione non e' espressamente prevista dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014 citato, con la norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 5/2017 citata, la Regione Autonoma Sardegna ha esercitato una facolta' in assenza del necessario presupposto normativo statale e, quindi, di una precisa previsione di una legge statale che espressamente consentisse al legislatore regionale di intervenire in materia.(2) Occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, rientra nella materia dello «ordinamento civile», che e' riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 339/2011, punto 2.1. del Considerato in diritto, in fattispecie similare;

n. 186/2016, punto 4. del Considerato in diritto e...

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