n. 40 SENTENZA 6 febbraio - 2 marzo 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)» - come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra S. M. ed altri e Regione autonoma Sardegna ed altra, con ordinanza del 5 ottobre 2016, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato Alessandra Camba per la Regione autonoma Sardegna. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2016, il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). La disposizione censurata prevede che «Per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societa' consortile a responsabilita' limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma-Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della societa' stessa puo' chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio e di dotazione organica. L'inquadramento e' disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile». Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., perche' sarebbe irragionevolmente consentito al solo personale in servizio presso Hydrocontrol scarl (oltre a quello di Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della Regione e di beneficiare della conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza, prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica, che si impone per la generalita' dei pubblici dipendenti. Sarebbe altresi' violato l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto la disposizione in esame, privilegiando il personale delle societa' private indicate rispetto ad altri aspiranti, non permetterebbe a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Infine, sarebbe violato l'art. 97, quarto comma, Cost., poiche' le modalita' del passaggio del suddetto personale costituirebbero una deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione presso le pubbliche amministrazioni. 2.- Il Tribunale ordinario di Cagliari, in veste di giudice del lavoro, riferisce di essere chiamato ad accertare se, sulla base dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti ricorrenti e la societa' Hydrocontrol scarl sia proseguito in capo alla Regione. Il giudice a quo riferisce che nel 2008 i ricorrenti, richiamando espressamente la disposizione censurata, hanno chiesto l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Tale domanda, inizialmente avanzata in via stragiudiziale, e' stata respinta per la mancanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Hydrocontrol scarl. A seguito dell'accertamento - con sentenze passate in giudicato nel 2012 - dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2013 i ricorrenti hanno nuovamente richiesto alla Regione di essere assegnati alla stessa Agenzia regionale. Tuttavia, nelle more Hydrocontrol scarl ha comunicato ai ricorrenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione della cessazione dell'attivita'. I ricorrenti hanno quindi chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimita' e l'inefficacia di tale licenziamento e di dichiarare l'esistenza - sin dal 28 settembre 2006 - di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra gli stessi e la Regione autonoma Sardegna, con condanna alla loro ammissione in servizio, al risarcimento del danno e alla regolarizzazione contributiva. Ad avviso del giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante, poiche' sulla base della disposizione censurata, i ricorrenti potrebbero ottenere, senza previa selezione per pubblico concorso, l'assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione. 2.1.- Secondo il rimettente, fin dalla sua originaria formulazione, la disposizione in esame avrebbe consentito la prosecuzione - senza soluzione di continuita' - di rapporti di lavoro a tempo...

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