LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 2006, n. 19 - Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del

14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresi' l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione dell'Art. 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

  2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:

    1. l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civilta' e di sviluppo, secondo criteri di solidarieta' ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrita' del patrimonio ambientale;

    2. le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

    3. la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;

    4. l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;

    5. l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicita';

    6. il miglioramento della qualita' delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

    7. il raggiungimento degli obiettivi di qualita', sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

    8. la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;

    9. la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'Art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalita' del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

  3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:

    1. la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

    2. la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

    3. la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

    4. la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

    Art. 2.

    Delimitazione dei bacini

  4. L'intero territorio regionale e' delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'Art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  5. Ai fini della presente legge:

    1. per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;

    2. per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unita' di gestione dei bacini idrografici;

    3. per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perche' parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, piu' aree territoriali o piu' categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantita' e dei costi di approvvigionamento;

    4. per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;

    5. per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;

    6. per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:

    1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;

    2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;

    3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;

    4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.

    Art. 4.

    Competenze della Regione

  6. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

    1. la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;

    2. la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;

    3. il coordinamento delle attivita' attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;

    4. il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.

    Art. 5.

    Autorita' di bacino regionale

  7. E' istituita un'unica Autorita' di bacino per l'insieme dei bacini regionali.

  8. L'Autorita' di bacino regionale, alfine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalita':

    1. la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;

    2. il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

    3. la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

    4. la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.

  9. L'Autorita' di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

    Art. 6.

    Organi dell'Autorita' di bacino

  10. Sono organi dell'Autorita' di bacino:

    1. il Comitato istituzionale;

    2. l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

    Art. 7.

    Comitato istituzionale

  11. Il Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, e' composto da:

    1. quattro assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;

    2. tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

  12. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del presidente.

  13. Il Comitato istituzionale:

    1. definisce i criteri, metodi, tempi e modalita' per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta;

    2. approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l'attuazione;

    3. adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;

    4. adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE;

    5. propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalita' di cui all'Art. 1;

    6. predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attivita' con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

    7. attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

    Art. 8.

    Piano di bacino distrettuale - Contenuto

  14. Il Piano di bacino e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla...

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