n. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2018 -

CORTE DI APPELLO DI TRENTO Sezione penale La Corte, composta dai signori magistrati: dott. Luciano Spina, Presidente rel.;

dott. Carmelo Sigillo, consigliere;

dott. Ettore Di Fazio, consigliere. Ordinanza Rilevato che la Corte e' stata investita del processo penale a carico di B. A. nato a ... il ..., in ordine al reato di cui all'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 su appello del difensore dell'imputato, il quale ha impugnato la sentenza di data 31 maggio 2016, n. 231/16 in ordine al capo con cui il Tribunale di Rovereto ha dichiarato la colpevolezza del prevenuto per il contestato delitto e lo ha condannato - riunito il reato in continuazione con quello per il quale e' intervenuta sentenza del Tribunale di Rovereto n. 14/86 del 6 marzo 2014 - alla pena di mesi due di reclusione, con rideterminazione della pena finale in mesi cinque di reclusione;

Considerato che nelle more del proposto gravame e' entrato in vigore il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, il quale, in attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, contenente tra l'altro, la delega al Governo ad attuare il principio della riserva di codice nella materia penale ha espressamente abrogato gli articoli 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, inserendo contestualmente nel codice penale l'art. 570-bis e che nella nuova previsione incriminatrice risulta esclusa la condotta illecita del genitore non coniugato («Le pene previste, dall'art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli»);

Vista la richiesta preliminare del Procuratore Generale di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 7 comma 1, lettere b) e o) della decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 nella parte in cui e' abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato;

Sentite le parti, all'esito della discussione la Corte ha deciso come da dispositivo. Osserva La questione di costituzionalita' sollevata appare non manifestamente infondata. Con la legge 23 giugno 2017, n. 103, intesa ad operare incisive modifiche del codice penale, di quello di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, veniva, fra l'altro, attribuita, nel comma 82, delega al Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina di' varie materie, tra cui quella dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, nel successivo comma 85, venivano individuati i profili e i relativi principi e criteri direttivi cui attenersi. Nella lettera q) del comma da ultimo citato era indicato il profilo della «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminoso previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale» mentre principio e criterio direttivo da seguire erano espressamente indicati nella finalita' di «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della...

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