n. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato in data 2 dicembre 2013 la seguente ordinanza. Rilevato in Fatto Con ricorso depositato in data 19 agosto 2011 Lucian Chiara, Della Putta Federica, Lucian Daiana, Da Rugna Laura, Guarrella Monica, Vertuani Vittorio, Loss Eliana, Bonat Silvia e Bernardin Giuseppina - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Tremo") in forza della previsione ex art. 2, comma 7 dello stesso d.P.R. ("Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e ai personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato");

II) successivamente della disciplina provinciale ex art. 93, commi 1, 2 e 3. L.P. 7 agosto 2006, n. 5 - hanno proposto nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, tra le altre, le seguenti domande: "1) In via principale: Accertarsi e dichiararsi la nullita' dei contratti a tempo determinato conclusi con i ricorrenti. Accertarsi e dichiararsi la natura a tempo indeterminato del rapporto in essere con i ricorrenti... 2) In subordine: Accertarsi e dichiararsi la nullita' dei contratti a tempo determinato conclusi con i ricorrenti. Condannarsi la Provincia Autonoma di Trento convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di 15 mensilita' della retribuzione globale di fatto...". La domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione. La domanda (subordinata) di risarcimento del danno viene fondata dai ricorrenti quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex art. 36, comma 5, secondo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"). Ritenuto in Diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, L.P. 5/2006 - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. Sulla rilevanza nel giudizio a quo. Occorre doverosamente premettere che nel presente giudizio e' gia' stata sollevata, con ordinanza del 15 novembre 2011, altra questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999 e dell'art. 93, commi 1 e 2, L.P. 5/2006, di cui la Consulta ha dichiarato "la manifesta inammissibilita'" con ordinanza n. 206 del 3 luglio 2013, stante l'inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento", in considerazione della "generale preclusione della possibilita' di trasformare i contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo indeterminato" (art. 36, comma 5, decreto legislativo n. 165/2001 e specificamente per il settore scolastico art. 4, comma 14-bis, legge n. 124/1999, inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134 convertito dall'art. 1, comma 1, legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' art. 10, comma 4-bis, decreto legislativo n. 368/2001, inserito dall'art. 9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dall'art. 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106). In effetti nell'ordinanza introduttiva del primo incidente di costituzionalita' la rilevanza della questione era stata motivata esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti in via principale, di conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia Autonoma di Trento in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, in realta', i ricorrenti hanno proposto, come gia' evidenziato nella parte "in fatto", anche una domanda (subordinata) di risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001 quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato. Quindi la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999 e dell'art. 93, commi 1 e 2, LP. 5/2006 viene qui motivata sulla base di un presupposto di fatto diverso da quello posto a fondamento della precedente ordinanza di rimessione del 15 novembre 2011, il che appare consentito alla luce del consolidato orientamento della Consulta (ord. n. 399 del 2002;

sent. 189 del 2001;

sentenze n. 433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988;

ord. n. 164 del 1987), secondo cui l'art. 24, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, da parte dello stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria, di talche' non osta all'esame nel merito della questione la declaratoria di manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza in dipendenza di una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione (atteso che, come precisato da Corte Cost. 451/1989 cit., gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo;

infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalita' dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti i suoi estremi). Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato e la domanda di risarcimento del danno ex art. 35, comma 5, secondo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative") dovrebbero essere rigettate. E' infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999 e dell'art. 93, commi 1 e 2, L.P. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'Amministrazione convenuta. Di recente il legislatore (art. 9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 conv, con legge 12 luglio 2011, n. 106) ha aggiunto nell'art. 10 decreto legislativo n. 368/2001 il comma 4-bis. secondo cui "stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo...

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