DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

Coming into Force02 Ottobre 1988
Enactment Date15 Luglio 1988
Published date17 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/17/088G0456/CONSOLIDATED/20031223
Official Gazette PublicationGU n.219 del 17-09-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

  2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1. AVVERTENZA:

Il testo di note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.
  1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433.

Art 2.
  1. Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui all'art. 5, comma 1, e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.

  2. Il Ministro della pubblica istruzione, nei limiti delle potesta' amministrative conferitegli dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle procedure previste dalla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego, provvede ove necessario, su proposta della provincia, ad adeguare specifici aspetti della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale di cui al comma 1 alle finalita' delle leggi adottate dalla provincia nella materia di cui all'art. 1.

  3. I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilita' di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.

  4. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento, ivi compresi i corsi per il personale cui spetta l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

  5. Su richiesta della provincia e' disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Trento, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art 2.

((1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

  1. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

  2. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonche' per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.

  3. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto, della legislazione provinciale ai principi recati dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale e' rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonche' gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilita' in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2.

  4. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono, altresi', le disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.

  5. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 4, secondo periodo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 5, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2 e' subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  6. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.

  7. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, e' a carico del bilancio...

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