n. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 925 del 2014, proposto da: Vincenzo De Marco, Michelangelo Giannelli, Antonio Abbinante, Alberto Metrangolo, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Putignani, 168;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via F. S. Abbrescia, 83/B;

Per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 27 maggio 2014, nella parte specificata in ricorso;

Nonche' di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Guido Rodio e avv. Luigi Deramo, su delega dell'avv. Francesco S. Dodaro;

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti dirigenti medici in servizio presso alcune case circondariali pugliesi, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge n. 740/70, hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale in oggetto, che ha richiamato tutte le ASL al rispetto della normativa nazionale ed europea che individua il tetto massimo orario di lavoro in 48 ore settimanali, stabilendo altresi' le modalita' con cui sopperire ad eventuali carenze orarie all'interno degli istituti di pena derivanti dall'applicazione del suddetto limite. Il contenzioso in esame concerne infatti la vicenda applicativa conseguente all'approvazione della Legge Regionale n. 4/2010, con cui la Regione Puglia ha inteso dettare norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali, prevedendo in particolare all'art. 21, comma 7, in materia di personale degli istituti penitenziari, che "ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonche' nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della legge n. 740/1970 (...) nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali". Invero, la figura dei cd. "medici incaricati" e' stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall'art.1, legge n. 740/70 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), che cosi' qualifica i medici "non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione...

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