n. 290 ORDINANZA 5 ottobre - 21 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, nel procedimento vertente tra H. A. e Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 19 novembre 2015, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto che, con ordinanza 19 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132;

che il rimettente espone di doversi pronunciare sul ricorso proposto da un avvocato dello Stato avverso il provvedimento di collocamento a riposo, preannunciato dall'Avvocatura dello Stato nella nota del 22 giugno 2015, alla data del 23 dicembre 2015 per raggiunti limiti di eta', per effetto dell'abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che disciplinava l'istituto del trattenimento in servizio, ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014;

che il medesimo rimettente precisa che il ricorrente, sulla scia di quanto gia' disposto dal TAR per l'Emilia-Romagna, su analoga questione, proponeva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, nella parte in cui, a seguito della legge di conversione, ha escluso il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati, per gli avvocati dello Stato, e dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui non ha esteso anche agli avvocati dello Stato, oltre che ai magistrati, il differimento degli effetti del gia' citato art. 1, comma 3, sino al 31 dicembre 2016;

che il TAR Marche ritiene tale questione, anzitutto, rilevante nel giudizio pendente dinanzi a se', in quanto le richiamate disposizioni costituirebbero il presupposto normativo su cui si fonda il provvedimento...

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