n. 28 ORDINANZA 28 gennaio - 3 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di D.M.J. ed altri, con ordinanza del 31 marzo 2014, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di N.R.;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali;

che il giudice a quo premette che, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione di associazione di tipo mafioso contestata ad uno degli imputati al fine di adeguarla alle «risultanze processuali», posticipando la cessazione della permanenza del reato dal giugno 2010 - data indicata nell'imputazione originaria - al marzo 2013;

che il difensore dell'imputato aveva chiesto che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237 del 2012, il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato in relazione all'imputazione cosi' modificata, eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente una simile richiesta;

che, ad avviso del giudice a quo, si sarebbe di fronte, nella specie, alla contestazione di un fatto diverso, regolata dal citato art. 516, e non gia' - come sostenuto dal pubblico ministero - alla contestazione di un fatto nuovo, che a norma dell'art. 518 cod. proc. pen. presuppone il consenso dell'imputato (il quale, non prestandolo, potrebbe salvaguardare la facolta' di chiedere i riti alternativi nel procedimento separato che occorrerebbe instaurare);

che secondo la costante giurisprudenza di legittimita', infatti, di contestazione del fatto nuovo puo' parlarsi solo quando il pubblico ministero estenda l'imputazione ad un fatto ulteriore, distinto da quello gia' contestato e ad esso non connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1...

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