n. 264 ORDINANZA 17 novembre - 11 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania nel procedimento vertente tra F.N. ed altri e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con ordinanza del 30 gennaio 2014, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di F.N. ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia per F.N. ed altri e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 30 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione quarta - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce l'indennita' di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio;

che la questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso da alcuni appartenenti al nucleo sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella direzione regionale per la Campania, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l'annullamento del provvedimento che aveva loro negato la corresponsione dell'indicata indennita' di immersione;

che il rimettente, affermata la propria giurisdizione esclusiva trattandosi di controversia in materia di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, riferisce che i ricorrenti nel processo principale lamentano di percepire l'indennita' di immersione in misura nettamente inferiore a quella concessa al personale dei corrispondenti nuclei sommozzatori delle Forze armate e, per effetto di successive estensioni normative, anche a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonostante l'art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 573 (Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennita' di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza), stabilisca che «Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»;

che il rimettente precisa, altresi', che il Ministero dell'interno non nega tale circostanza, ma deduce che l'incremento dell'indennita' percepita dagli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' derivare solo dalla contrattazione integrativa, previo intervento del legislatore che individui la necessaria copertura finanziaria, come sarebbe in parte gia' avvenuto, per effetto delle autorizzazioni di spesa contenute nell'art. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e nell'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004);

che ad avviso del...

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