n. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'Avvocatura generare dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente in carica, con sede a Milano, piazza Citta' di Lombardia, 1 per la deciaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2017, degli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016;

Premessa In data 30 dicembre 2016, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e' stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9- ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2017». Come risulta dal titolo e dal richiamo all'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978, la legge contiene disposizioni collegate alla legge di stabilita' (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35) e a quella di bilancio (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36) della Regione Lombardia (entrambe in Bollettino ufficiale regionale Lombardia - Supplemento - n. 52 del 31 dicembre 2016). In particolare, le norme indicate in epigrafe contrastano, rispettivamente, con l'obbligo di copertura finanziaria delle spese - l'art. 10 - ovvero eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali - l'art. 19, comma 2 -: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto A) L'art. 10 della legge regionale Lombardia n. 34/2016. L'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 interviene sulla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - intitolata «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» - inserendo, dopo l'art. 5, l'art. 5-bis - rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine». La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di un «fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT