LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 25 - Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/440 del 3 ottobre 2007.

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonche' a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunita' locali, nel rispetto della complessita' degli equilibri ambientali e territoriali.

  1. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalita' di:

    1. favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;

    2. promuovere e valorizzare le identita' delle popolazioni locali nonche' le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;

    3. rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un 'sistema montagna lombardo' al fine di valorizzare le attivita' produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;

    4. garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

  2. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarieta', quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

    Art. 2.

    Azioni per lo sviluppo della montagna 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:

    1. alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonche' all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;

    2. alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;

    3. alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;

    4. al miglioramento del sistema della viabilita' locale e del trasporto pubblico locale;

    5. al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia);

    6. all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;

    7. alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;

    8. alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;

    9. alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;

    10. allo sviluppo del turismo;

    11. alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;

    12. al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;

    13. alla valorizzazione di lingue parlate locali;

    14. alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;

    15. allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;

    16. alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

  3. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

  4. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.

    Art. 3.

    Classificazione del territorio montano 1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunita' montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:

    1. demografia;

    2. livello di benessere;

    3. dotazione di servizi e infrastrutture;

    4. orientamento turistico;

    5. svantaggio morfologico-localizzativo;

    6. indice di ruralita' territoriale.

  5. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:

    1. zona 'A', corrispondente ai comuni con svantaggio basso;

    2. zona 'B', corrispondente ai comuni con svantaggio medio;

    3. zona 'C', corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.

  6. La classificazione e' aggiornata con cadenza quinquennale.

    Art. 4.

    Fondo regionale per la montagna 1. E' istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.

  7. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.

  8. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate alle zone omogenee, come individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunita' montane), e sono ripartite secondo i seguenti parametri:

    1. il 30% in parti uguali fra tutte le zone omogenee;

    2. il 20% in proporzione alla popolazione residente sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile;

    3. il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densita' demografica montana di ogni comunita' montana;

    4. il 30% in proporzione alla superficie territoriale montana di ogni zona omogenea.

  9. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, a seguito dell'approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

    Art. 5.

    Attuazione degli interventi per la montagna 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. Con specifico allegato al DPEFR sono definiti gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalita' di finanziamento degli interventi. Con l'allegato sono definiti, in particolare:

    1. le linee prioritarie di intervento;

    2. gli indirizzi economico-finanziari per la montagna;

    3. le leggi di spesa sulle cui disponibilita'...

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