n. 26 ORDINANZA 13 gennaio - 11 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, promossi dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanza del 24 ottobre 2014, dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 13 ottobre 2014, dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 18 novembre 2014 e dal Tribunale ordinario di Gela con ordinanza del 3 dicembre 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 47, 85, 87 e 114 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 20 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ordinanza del 24 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

che, secondo il giudice rimettente, la scelta di fare salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima parrebbe «interpretabile unicamente come differimento nel tempo degli effetti della sentenza» n. 50 del 2014, in contrasto con l'art. 136 Cost.;

che mentre, infatti, la pronuncia di illegittimita' costituzionale «non avrebbe avuto in ogni caso alcuna efficacia» «Sui rapporti di locazione consolidatisi, perche' oramai cessati», su quelli in corso, invece, la norma denunciata «introducendo una regola di diritto intertemporale non armonizzabile con l'art. 136 Cost.», produrrebbe effetti retroattivi, dal momento che, alla data della sua entrata in vigore, la predetta pronuncia «aveva gia' inciso sui rapporti di locazione registrati» ai sensi delle disposizioni dichiarate illegittime;

che, con ordinanza del 13 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il d.l. n. 47 del 2014, ha introdotto, all'art. 5, il comma 1-ter;

che l'ordinanza di rimessione rammenta che le previsioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Municipale) sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, per eccesso di delega, con la sentenza n. 50 del 2014 e che, successivamente, la legge n. 80 del 2014, nel convertire in legge il d.l n. 47 del 2014, ha introdotto, nel comma...

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