n. 256 ORDINANZA 8 novembre - 6 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento a carico di D. D., con ordinanza del 23 febbraio 2016, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 2016, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), «nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facolta' per il Giudice di "prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi" e non consente invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine piu' lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione»;

che il giudice rimettente espone quanto segue: - a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, D. D. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di versare, nel termine previsto, ritenute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituiti relative agli esercizi 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di euro 633.901,38 (precisamente euro 229.177,38 per l'anno d'imposta 2010 ed euro 404.724 per l'anno d'imposta 2011);

- prima dell'apertura del dibattimento, la difesa dell'imputato riferiva che in data 5 febbraio 2013 la "R. &

D. Group s.p.a." aveva depositato ricorso per l'ammissione alla procedura...

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