DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni riunite 2ª Giustizia e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono aggiunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta";

  1. alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge";

  2. alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;";

  3. dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per "operazioni simulate...

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