n. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on.le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici e' elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, per violazione dei seguenti parametri: Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965);

per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione sul coordinamento della finanza pubblica;

per violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

per violazione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (D.P.R.1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto;

per violazione degli artt. 5 e 120 della Costituzione per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che contiene la su indicata disposizione lesive delle prerogativa statutarie. La norma di cui ci si duole comporta ulteriori effetti negativi sul bilancio regionale in quanto estende anche al 2020 il contributo alla finanza pubblica gia' previsto dall'art. 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016) stabilendo che «Al comma primo periodo, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, dopo le parole: "modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato," sono inserite le seguenti: "inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate"». Ne consegue che il testo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 528 della legge n. 232/2016, e' ora il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ...». L'ingente contributo che la Regione e' tenuta a versare in forza della riportata previsione va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla stessa Regione negli ultimi anni. Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sent. n. 138/1999). Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro». Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni...

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