DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 251 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria». (16G00265)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli articoli 2 e 7;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate: a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione;

la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

  1. i dieci decimi di tutte le altre...

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