n. 247 SENTENZA 21 novembre - 27 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, nonche' dell'intero testo della legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 dicembre 2017-4 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonio Galasso e Claudia Angiolini per la Regione Molise. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, nonche' l'intero testo della legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo), in riferimento, nel complesso, agli artt. 81, terzo comma, 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e 120, secondo comma, della Costituzione. 2.- La difesa dello Stato ha premesso quanto segue. 2.1.- La Regione Molise, a seguito del verificarsi di una situazione di disavanzo nel settore sanitario, suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, un accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, comprensivo di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individuava una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009, finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni, prevista dal comma 173 del medesimo art. 1 della suddetta legge n. 311 del 2004. 2.2.- Poiche' la Regione Molise non aveva realizzato gli obiettivi previsti sia dal piano di rientro che dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., era stato nominato il Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222. Con delibera del 18 maggio 2015, il Consiglio dei ministri aveva rimodulato il mandato conferito al Commissario ad acta. 2.3.- In particolare, al Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, con la suddetta delibera, come previsto alla lettera b), era assegnato l'incarico di adottare ed attuare il programma operativo relativo al triennio 2015-2018. Tra le azioni e gli interventi da adottare prioritariamente nell'ambito del programma operativo, era ricompresa, tra l'altro, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualita' dell'assistenza. 3.- Tanto premesso, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'intero testo della legge reg. Molise n. 16 del 2017, di cui assume il carattere omogeneo, interferiscono direttamente con le funzioni del Commissario ad acta, come delineato ai punti «i», ed «ii», della lettera b) della delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015, prevedendo interventi volti a garantire seppure limitatamente ai disturbi dello spettro autistico e del comportamento e alla disabilita' intellettiva, l'erogazione di quei livelli essenziali di assistenza ai quali deve attendere lo stesso Commissario ad acta. 4.- Il complesso delle disposizioni, e in particolare, l'istituzione di un'articolata rete assistenziale e la creazione di appositi centri residenziali e semiresidenziali per la cura dei soggetti affetti dai menzionati disturbi, interferirebbero in modo significativo ed illegittimo con il mandato del Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Ed infatti, anche laddove tali misure dovessero trovare riscontro nelle previsioni del programma...

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