n. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore Sebastiano Musumeci, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Maria Carmela Mineo (pec: mariacarmelamineo@pec.it) e Marina Valli (pec: marina.valli@pec.it) dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana (fax 091-6254244), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato dalla Giunta regionale a proporre il presente ricorso, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici e' elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., con riferimento a: - l'art. 1, comma 829, nella parte in cui, nell'escludere dal computo della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'art. 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo del 2016, ne ribadisce la prescrizione a carico del bilancio regionale 2018 in violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale, degli articoli 5 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito, e correlata illegittimita' sopravvenuta dell'articolo unico, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- l'art. 1, comma 830, primo periodo, per violazione degli articoli 20 e 43 dello Statuto regionale, degli articoli 117, comma 3, e 119, commi primo e quarto, della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, degli articoli 5 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e regioni, e dell'art. 3 della Costituzione, per contrasto con il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici nonche' per violazione del principio di eguaglianza, alla luce dell'art. 116 della Costituzione. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». L'art. 1, comma 829, cosi' dispone: «Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'art. 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresi', escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalita' dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonche' le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64». Tale onere da un lato non risolve la situazione di dissesto dei liberi consorzi dall'altro aggrava, pur con il pregio dell'esclusione dal vincolo del 3%, l'onere complessivo a carico del bilancio regionale - anch'esso divenuto insostenibile - del concorso al risanamento della finanza pubblica. L'art. 1, comma 830, al primo periodo recita: «Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.». Cosi' disponendo, la norma, al di la' del tenore letterale della stessa (la Regione siciliana «si impegna ...»), impone unilateralmente alla Regione un obbligo, in violazione dei parametri di costituzionalita' sopra evocati. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che risultano, al momento, in essere due Accordi tra Stato e Regione in materia finanziaria, sottoscritti l'uno il 20 giugno 2016 e l'altro il 12 luglio 2017, e che con nessuno di tali accordi la Regione si e' impegnata a incrementare annualmente, nella misura del 2 per cento, la spesa per investimenti. Infatti, mentre l'Accordo del luglio 2017 non ne fa menzione, in quello del 2016, al punto 2, quella di «favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti» figura come finalita' per la quale «la Regione siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente, ...». Risulta, cosi', palese che, con la norma censurata, lo Stato ha trasformato unilateralmente in obbligo, preciso quanto a durata e consistenza, quello che era, invece, il fine cui tendeva l'assunzione dell'impegno a diminuire la spesa corrente. Le norma risultano, pertanto, illegittime per i seguenti motivi di Diritto Art. 1, comma 829. Violazione dell'art. 43 dello Satuto regionale. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito. Correlata illegittimita' sopravvenuta dell'articolo unico, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 829 della legge impugnata nell'escludere dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'art. 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, ne ribadisce la prescrizione a carico del bilancio regionale 2018 senza alcuna verifica di sostenibilita'. Tale onere, come precisato nel corso della Conferenza unificata del 14 dicembre 2017 dal rappresentante della Regione (cfr. parere Conferenza unificata rep. atti n. 17441/CU del 14 dicembre 2017), se da un lato non risolve la situazione di dissesto dei liberi consorzi a causa dell'incremento previsto del c.d. prelievo forzoso dall'altro aggrava, pur con il pregio dell'esclusione dal vincolo del 3%, l'onere complessivo a carico del bilancio regionale - anch'esso divenuto insostenibile - del concorso al risanamento della finanza pubblica. Si evidenzia infatti che la Regione siciliana ha condizionato il parere favorevole «all'esclusione, per il 2018, delle Province siciliane dal contributo al riequilibrio della finanza pubblica». Per quanto attiene alla situazione finanziaria, negli anni 2016-2017, le tre Citta' metropolitana ed i sei Liberi Consorzi della Sicilia sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi...

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