n. 239 SENTENZA 3 - 19 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 24, il 21 e il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 9, 10, 11, 14 e 17 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Carlo Albini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 presso l'Avvocatura generale dello Stato e, in pari data, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi depositato il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 7 del 2014), ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014). 1.1.- L'art. 1, comma 526, della citata legge e' censurato «nella parte in cui impone alle Regioni speciali, per l'anno 2014, di concorrere ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'importo complessivo di 240 milioni di euro, nel rispetto delle "procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42", specificando che "fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27", il contributo finanziario del concorso "e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella" ivi indicata (l'accantonamento a carico della Valle d'Aosta ammonta ad euro 5,54 milioni)». L'art. 1, comma 527, della medesima legge e', invece, censurato «nella parte in cui prevede che gli importi indicati nella tabella di cui al comma precedente possono formare oggetto di modifica, "a invarianza di concorso complessivo", mediante apposito accordo da sancire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2014, accordo il cui contenuto dovra' essere recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze». Ad avviso della ricorrente, la disciplina recata dalle norme impugnate sarebbe stata emanata in violazione «del principio pattizio, dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, del principio di ragionevolezza, nonche' degli articoli 5 e 120 della Costituzione». In particolare, il legislatore statale avrebbe definito, in via unilaterale e in violazione della "tecnica dell'accordo", la misura puntuale delle entita' finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente, prevedendo la possibilita' di modificare gli importi del concorso finanziario attraverso un accordo sostitutivo da siglare tra tutte le autonomie speciali, ed imponendo, in maniera irragionevole, un termine eccessivamente breve (fissato al 31 gennaio 2014) per il raggiungimento di tale accordo. Non solo sarebbe stato violato, dunque, il principio di ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli artt. 3, 5 e 120 Cost., ma si sarebbe anche determinata una intollerabile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, tutelata dagli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dalla relativa normativa di attuazione (segnatamente dagli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta»), la quale puo' essere modificata soltanto nel rispetto di particolari procedure pattizie. Le lamentate violazioni risulterebbero «aggravate» dalla circostanza che la misura complessiva del contributo imposto alla Regione viene immediatamente accantonata dallo Stato, «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», ossia sulla base di un meccanismo reputato illegittimo, in quanto incidente jure imperii sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali e, quindi, su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta negli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, che appunto fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Tale meccanismo si porrebbe in contrasto con l'art. 48-bis dello statuto speciale, per effetto del quale e' preclusa allo Stato la possibilita' di definire in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra economica statale, in quanto l'ordinamento finanziario della Regione, disciplinato dalla legge n. 690 del 1981, non puo' formare oggetto di modifiche se non nel rispetto delle particolari garanzie procedimentali previste dalla citata norma statutaria. Di qui, la violazione anche degli artt. 5 e 120 Cost., oltre che degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). L'incostituzionalita' delle norme impugnate rileverebbe, infine, anche in relazione all'art. 3 Cost., in ragione del fatto che il predetto accantonamento e' immediatamente (e irragionevolmente) disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale, non esistendo alcun termine di legge entro il quale provvedere all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). 1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio di legittimita' costituzionale, con memoria depositata il 4 aprile 2014, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. In via preliminare, la difesa statale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, in quanto il prospettato vulnus alle prerogative finanziarie non sarebbe stato oggetto di adeguata dimostrazione, non essendosi documentato che le norme impugnate si traducono in una grave alterazione del rapporto tra i complessivi bisogni regionali e l'insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte. Nel merito, si e' ricordato che tutti gli enti territoriali sono tenuti al rispetto degli equilibri generali imposti dalla finanza pubblica, anche in conseguenza della unitarieta' delle manovre finanziarie e della inscindibilita' degli effetti che queste producono a livello nazionale, tanto piu' che il principio del necessario concorso di tutti gli enti autonomi al conseguimento degli obiettivi di bilancio «e' stato elevato a rango costituzionale, proprio con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, dall'art. 119, primo comma, della Costituzione, per effetto delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1». Le norme impugnate, in questo contesto, si iscriverebbero, dunque, nel novero dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche alla luce del particolare momento congiunturale nel quale esse si inseriscono e del principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui ben possono determinarsi riduzioni delle disponibilita' finanziarie delle Regioni, purche' non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa regionale, circostanza, quest'ultima, solo asserita e non dimostrata dalla Regione ricorrente. Avendo l'art. 1, comma 526, della legge n. 147 del 2013, riprodotto meccanismi di regolazione finanziaria e di concorso al risanamento della finanza pubblica gia' introdotti da omologhe norme di precedenti manovre di bilancio, l'Avvocatura generale dello Stato, dopo le illustrate premesse di ordine generale, ha fatto rinvio alle difese spiegate nei giudizi in cui tali analoghe norme sono state impugnate, con particolare riferimento alla sussistenza di una competenza esclusiva statale in materia tributaria e di perequazione delle risorse finanziarie (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) ed alla ragionevolezza del sacrificio imposto (anche) alle autonomie speciali, nell'attuale contesto di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di solidarieta' (art. 2 Cost.), di unitarieta' della Repubblica (art. 5 Cost.), di responsabilita' internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) e di tutela dell'unita' giuridica ed economica (art. 120 Cost.). Le misure in esame, inoltre, non solo non avrebbero comportato una riduzione formale della misura delle compartecipazioni ai tributi erariali previsti dai rispettivi statuti, ma non avrebbero neppure inciso sulla clausola di salvaguardia statutaria rappresentata dal rinvio alle prerogative finanziarie delle autonomie. Del resto, secondo la difesa statale, il percorso procedurale consensualistico tracciato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, essendo previsto da una legge ordinaria, sarebbe derogabile da un atto successivo avente la medesima forza normativa, soprattutto in contesti di grave crisi economica e con il solo limite del rispetto della sovraordinata fonte statutaria. 1.3.- In data 13 ottobre 2015, la difesa ricorrente ha depositato - unitamente alla relazione di...

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