n. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14801 del 2014, proposto da: Soc. Gesuina Energy Srl, Soc. Maccagnola Corsino e Graziano Societa' Agr Ss, rappresentati e difesi dagli avvocati Romina Zanvettor, Maria Bruschi, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B;

contro: Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorita' per l'energia elettrica e il gas, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soc. Gestore dei servizi energetici Gse Spa;

nei confronti di: Soc. Vrg Wind 840 Srl. Per l'annullamento, previa sospensiva: dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, rispettivamente riferiti art. 26, comma 2 ed all'art. 26, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, con relativi allegati e tabelle, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 248 24 ottobre;

del parere di data 16 ottobre 2014 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 504/2014/1/EFR, al Ministero dello sviluppo economico sullo schema di decreto recante criteri per la rimodulazione degli incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200kW;

delle Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sulla base di quanto previsto dall'allegato I dei decreti ministeriali 17/1012014 nel caso di scelta dell'opzione b) individuata dall'art. 26, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicate sul sito web del GSE in data 2 ottobre 2014;

delle istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge 116/2014 (c.d. legge cotmpetitivita'), pubblicate sul sito web del GSE in data 3 novembre 2014;

nonche' di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale ai precedenti impugnati anche non conosciuto, ivi compreso il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e la legge di conversione legge 11 agosto 2014, n. 116;

previa disapplicazione dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00128) (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014 - supplemento ordinario n. 724), per violazione dei principi della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento, in subordine, previa remissione alta Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE) della conformita' dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014 ai principi di diritto comunitario e alle norme della direttiva 2009/28/CE;

ovvero, in alternativa, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per violazione degli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 42, 77 e 97 della Costituzione e/o per violazione degli articoli 11, 113 e 117, comma 1 della Costituzione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I) Rilevato in fatto. Con ricorso notificato il 20 novembre 2014 e depositato il 27 novembre 2014, le societa' ricorrenti dichiarando di essere ciascuna titolare di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 200 kW ammesso a godere delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, in base a specifiche convenzioni stipulate con il GSE per un periodo di venti anni decorrenti dalla rispettiva data di entrata in esercizio, illustrati gli effetti pregiudizievoli dell'art. 26 del decreto-legge n. 91/2014 (qualificabile come legge-provvedimento in presenza dei presupposti del «numero determinato di destinatari» e del «contenuto particolare e concreto») e degli inerenti provvedimenti attuativi, hanno contestato tale intervento normativo prospettando i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli articoli: 7, decreto legislativo 387/2003;

6, comma 1, decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

1, decreto-legge 145/2013 convertito in legge 9/2014;

25, comma 11, decreto legislativo 28/2011 e 20, decreto ministeriale 5 luglio 2012;

1321 e 1372, codice civile;

violazione dei diritti quesiti;

violazione della garanzia dell'equa remunerazione dei costi di investimento prevista dall'art. 24, comma 2 e 25, comma 1, decreto legislativo 28/2011;

violazione del divieto di retroattivita' di cui all'art. 11, preleggi;

eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorieta';

ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento e discriminazione;

eccesso di potere. Violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76, Cost.;

violazione del diritto di partecipazione al procedimento e del giusto procedimento;

violazione degli articoli 2, 3, 7, 8 e 10, legge 241/90;

difetto di istruttoria;

carenza di motivazione e di istruttoria;

sviamento di potere per contraddittorieta' in atti.

  1. Violazione dei diritti quesiti e divieto di irretroattivita': l'art. 26 avrebbe inciso su rapporti di durata cristallizzati in contratti di diritto privato (convenzioni) col GSE, venendo pertanto a ledere in modo consistente l'affidamento degli operatori;

il vulnus arrecato alla posizione dei produttori sarebbe aggravato dalla diversa scansione temporale delle modalita' erogative (26, comma 2), non risultando le nuove misure nemmeno compensate dalla possibilita', prevista dall'art. 26, comma 5, ma ancora incerta (per l'assenza, allo stato, dei necessari provvedimenti attuativi) di accedere ai finanziamenti bancari;

B) Violazione dei principi partecipativi e del giusto procedimento: sarebbero stati violati tutti i principi partecipativi, di trasparenza, del buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto procedimento costituzionalmente garantiti dall'art. 97 Cost., atteso che anche le leggi-provvedimento dovrebbero conformarsi alle regole di fondo dell'azione amministrativa (partecipazione degli interessati e obbligo di motivazione);

C) Violazione del principio di parita' di trattamento e di imparzialita': l'art. 26 sarebbe intervenuto in modo discriminatorio nei confronti dei soli impianti fotovoltaici, mentre l'art. 1, decreto-legge n. 145/2013, riferibile a tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, avrebbe concesso agli interessati una facolta' di scelta del regime cui sottoporsi, in modo da consentire la salvaguardia degli investimenti in corso;

  1. Violazione dei principi comunitari della tutela dell'affidamento e certezza del diritto e della direttiva 2009/28/CE: la normativa e gli indirizzi europei in materia di fonti rinnovabili precluderebbero al legislatore nazionale di introdurre disposizioni peggiorative in materia di energia elettrica rinnovabile e di regimi di sostegno, le quali lederebbero i principi di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto;

    l'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 sarebbe in contrasto con tali canoni, avendo introdotto misure retroattive tali da sovvertire le condizioni iniziali di investimenti gia' realizzati, e dovrebbe pertanto essere disapplicato (o, in subordine, rimesso alle valutazioni della Corte di giustizia UE) per contrasto con la dir. 2009/28/CE;

    sotto altro profilo, esso violerebbe l'art. 16 della Carta di Nizza, sulla liberta' di impresa, e l'art. 10 della Carta dell'energia;

  2. Illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 42, 77, 97 della Costituzione, nonche' degli articoli 113 e 117 Cost. in relazione ai principi comunitari della tutela dell'affidamento e certezza del diritto e della direttiva 2009/28/CE;

    irragionevolezza e arbitrarieta' per violazione del principio di affidamento, dell'irretroattivita' delle norme e della tutela della libera iniziativa economica, nonche' per violazione della parita' di trattamento, uguaglianza e imparzialita': l'art. 26, quale «legge-provvedimento», sarebbe affetto dai vizi gia' dedotti con i precedenti motivi, ridondanti in profili di illegittimita' costituzionale;

    in particolare, detto articolo contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., applicandosi in modo discriminatorio e irragionevole ai soli impianti fotovoltaici, a fronte della facoltativita' delle decurtazioni per gli altri impianti ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 145/2013 e del favor riservato a quelli riconducibili a scuole e a enti locali;

    con il principio di tutela del legittimo affidamento ex articoli 3, 97 e 2 Cost., consistendo in un regolamento irrazionale e lesivo delle situazioni sostanziali degli interessati;

    con l'art. 41 Cost., alla luce della peculiare natura delle leggi di incentivazione e dell'insufficienza...

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