n. 238 SENTENZA 3 - 19 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana, con ricorsi notificati il 24, il 21 e il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Carlo Albini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 7 del 2014), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost. La ricorrente evidenzia in particolare che tale norma, modificando l'art. 1, comma 454, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), mediante l'inserimento di una tabella, individua in maniera puntuale gli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna autonomia speciale, ai fini della determinazione del patto di stabilita' «in termini di competenza eurocompatibile», comportando cosi' un ulteriore risparmio di spesa a carico di tali autonomie (pari, quanto alla ricorrente, a 7 milioni di euro per il 2014 e 9 milioni di euro per il 2015-2017), nonostante il citato art. 1, comma 454, abbia stabilito che il concorso alla finanza pubblica di tali soggetti debba avvenire mediante accordo con lo Stato. Il contenuto di questo accordo sarebbe pero' predeterminato unilateralmente dalla previsione impugnata, in violazione del principio pattizio espresso dagli artt. 48-bis e 50 dello statuto, e avente ad oggetto l'ordinamento finanziario della Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta). Inoltre, la previsione impugnata inciderebbe in senso pregiudizievole sulla autonomia finanziaria della Regione, violando la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e ordinamento degli enti locali (art. 2, comma 1, lettere a e b dello statuto) e di finanze regionali e comunali (art. 3, comma 1, lettera f , dello statuto) anche in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il meccanismo introdotto dal legislatore statale, per i medesimi motivi, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione. 2.- Con ricorso notificato il 21 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 9 del 2014), la Regione autonoma Sardegna ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 81, 117 e 119 Cost. e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La ricorrente ritiene che la norma impugnata, imponendo nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica a carico delle autonomie speciali (per la Sardegna, pari a ulteriori 51 milioni di euro per il 2014, che diventano 69 milioni per il triennio successivo) sia costituzionalmente illegittima per due profili. In primo luogo, l'imposizione di un nuovo contributo di finanza pubblica, non accompagnato da un adeguamento del patto di stabilita' alla riforma delle entrate regionali intervenuta con la modifica dell'art. 8 dello statuto, violerebbe l'autonomia finanziaria della Regione presidiata dall'art. 119 Cost. e, in particolare, dagli artt. 7 e 8 dello statuto, attraverso il riconoscimento della disponibilita' delle quote di compartecipazione alle entrate erariali. Continuando lo Stato a negare l'incremento delle compartecipazioni ai tributi erariali assicurato dall'art. 8 dello statuto, l'imposizione di nuovi oneri renderebbe impossibile o eccessivamente oneroso per la Regione ricorrente lo svolgimento delle funzioni pubbliche e dei servizi, anche essenziali, ad essa assegnate dalla Costituzione (artt. 117 e 119), dallo statuto (artt. 3, 4, 5 e 6) e dalla legislazione statale. Sarebbe violato anche l'art. 81 Cost., in quanto l'impossibilita' di utilizzare le anzidette risorse determina l'incontrollato accumularsi di avanzi di bilancio (per il blocco degli impegni di spesa) e di ingenti interessi passivi (dovuto al blocco dei pagamenti), con progressivo allontanamento delle risultanze del bilancio regionale, anno per anno, dal principio di veridicita'. In secondo luogo, l'imposizione di nuovi oneri, a fronte dei gia' previsti contributi di finanza pubblica e della particolare situazione finanziaria della Regione autonoma Sardegna, che attende ancora la completa attuazione dell'art. 8 dello statuto, costituirebbe un'arbitraria e irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria regionale, contrastando di nuovo con gli artt. 7 e 8 dello statuto e con l'art. 119 Cost., anche in relazione al principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost. Inoltre, sarebbe violato sotto altro profilo l'art. 81, primo e terzo comma, Cost., poiche' lo Stato conseguirebbe l'equilibrio di bilancio e disporrebbe la copertura delle leggi di spesa «solo attraverso un sostanzioso finanziamento ottenuto forzosamente dalle Regioni». 3.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 3 marzo 2014 (reg. ric. n. 10 del 2014), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, lettere b) e c), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli art. 3, 117, terzo comma, Cost., agli artt. 4, numero 1-bis), 51, 54, 63, comma 5, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), e al principio di leale collaborazione. La ricorrente richiama le censure svolte con il ricorso reg. ric. n. 32 del 2013, a proposito dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, e rileva che le norme impugnate pongono ulteriori limiti di spesa alla Regione, in violazione del principio dell'accordo garantito dagli artt. 63, comma 5, e 65 dello statuto, nonche' dall'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, conforme al principio di leale collaborazione. Le modalita' di partecipazione della Regione alle manovre di finanza pubblica, in altri termini, sarebbero gia' state previste dalla legge n. 220 del 2010 e non potrebbero venire ulteriormente modificate dalla legge statale. Inoltre, la norma impugnata, nel prolungare ulteriormente, sino al 2017, gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, rivelerebbe la sistematicita' delle proroghe disposte ogni anno dal legislatore statale e contrasterebbe percio' con quanto affermato da questa Corte nella...

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