n. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2014 -

IL TRIBUNALE DI RAGUSA Il Giudice, dott. Elio Manenti, premesso: che nell'ambito del presente procedimento penale, con ordinanza emessa in data odierna, e' stata fissata l'udienza dell'8 settembre 2015 per l'assunzione della prova testimoniale;

che il giudizio in oggetto, attinente all'ipotesi di reato di cui all'art. 187 c.d.s. ed in fase dibattimentale, non rientra nei casi di cui agli articoli 91 e 92 ord. giud., 2 e 2-bis della legge n. 742/1969;

che, sulla base della disciplina anteriore alla novella di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 132/2014, non sarebbe stata possibile la fissazione di un'udienza istruttoria in data 8 settembre 2015;

che si ritiene rilevante e non manifestamente infondata - nei termini di seguito evidenziati - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge n. 132/2014, per violazione degli articoli 3 e 77 Cost.;

Osserva 1. L'art. 16 del decreto-legge n. 132/2014 (modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) dispone quanto segue: «1. All'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 al 31 agosto di ciascun anno". 2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'art. 8, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015. 4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2». E' opportuno premettere come la disposizione in oggetto non abbia, in realta', modificato l'art. 90, comma 1 dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12/1941 (ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni. Si potrebbe, astrattamente, ipotizzare che la riduzione delle ferie attenga unicamente ai magistrati ordinari in tirocinio e non a quelli con funzioni. Senonche', la volonta' del legislatore di procedere ad una riduzione delle ferie per tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) - con o senza funzioni - nonche' per gli avvocati e procuratori dello Stato e la correlata tacita abrogazione dell'art. 90, comma 1 ord. giud. sono evidenziate, oltre che dai non equivoci comunicati del Governo, dalla inscindibile correlazione tra il primo ed il secondo comma del citato art. 16. In altri termini, non sarebbe stata in alcun modo efficace - nell'ottica di una piu' rapida definizione dei procedimenti e di uno smaltimento dell'arretrato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (precedentemente prevista dal 1° agosto al 15 settembre e, come noto, determinata dalla distinta esigenza di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali: Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 380, ord. n. 61/1992, sent. n. 255/1987) senza una contestuale riduzione del periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati. L'obiettivo perseguito dal legislatore si concreta, invero, in un (ulteriore) aumento di produttivita' in sede giurisdizionale, finalita' anzitutto connessa al numero di udienze tenute e di procedimenti definiti nel corso dell'anno giudiziario: e', allora, palese come l'eventuale mancata riduzione delle ferie riconosciute alla magistratura avrebbe reso infruttuosa la contestuale riduzione del periodo di sospensione feriale dal 6 al 31 agosto (l'art. 1, comma 1 della legge n. 742/1969 disponeva che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo). Siffatto rilievo, che discende in primis da mere ragioni aritmetiche, risulta ulteriormente avvalorato dalla tendenziale coincidenza - piu' volte ribadita dal C.S.M. - del congedo ordinario goduto dal magistrato con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno (nell'ambito della stagione estiva) ai sensi dell'ari. 90 ord. giud. (delibera dell'11 gennaio 1995;

risposta a quesito del 21 luglio 1999;

vedi anche la circolare del 20 aprile 2011), a sua volta tendenzialmente coincidente con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Il primo ed il secondo comma del richiamato art. 16, se pur attinenti a...

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