n. 226 ORDINANZA 21 settembre - 20 ottobre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanze del 14 e del 18 dicembre 2007, rispettivamente iscritte ai numeri 76 e 77 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il giudice del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con due ordinanze di identico contenuto, rispettivamente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del 18 dicembre 2007 (r.o. n. 77 del 2016), pervenute alla Corte costituzionale il 5 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede «che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre»;

che il rimettente, con riferimento ad entrambi i giudizi principali, riferisce di procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e di non poter pervenire ad una pronunzia di proscioglimento;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante in quanto trattandosi di una fattispecie punibile con sanzione «paradetentiva», cui deve applicarsi il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 157, comma 5, cod. pen., il delitto risulterebbe estinto gia' prima della adozione della sentenza appellata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come un sistema normativo che «in un caso del genere impone» il termine di prescrizione piu' breve di tre anni, mentre per fattispecie incriminatrici...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT