LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

LEGGE 5 dicembre 2005, n.251

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia

di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze

di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

(Scarica

l'allegato in formato zip)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2055)

Presentato dai deputati Cirielli (*), Airaghi, Arrighi (*), Ascierto, Bellotti (*), Bornacin, Briguglio, Carrara, Conte Giorgio, Conti Giulio, Coronella, Geraci, Ghiglia, Landolfi, Leo, Losurdo, Maggi, Martini Luigi, Menia, Meroi, Napoli Angela, Paolone, Pezzella, Porcu, Raisi, Saia, Taglialatela e Villani Miglietta il 29 dicembre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 gennaio 2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio 2003; il 9, 10, 23 settembre 2003; il 1∞ ottobre 2003.

Esaminato in aula il 3 novembre 2003; il 14, 15 dicembre 2003 ed approvato il 16 dicembre 2003.

(*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

Senato della Repubblica (atto n. 3247)

Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1™ e 12™.

Esaminato dalla 2™ commissione in sede referente, il 12, 13, 18, 25, 26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio 2005; il 2, 3, 9, 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 2055-B)

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21, 22 settembre 2005.

Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 9 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3247-B)

Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre 2005 con il parere della commissione 1™.

Esaminato dalla 2™ commissione il 15, 17, 22, 23 novembre 2005.

Esaminato in aula il 24 novembre 2005 ed approvato il 29 novembre 2005.

Avvertenza

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo

- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.).

Note all'art. 1

- Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 62 e 133 del codice penale

´Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti

  1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita' ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuita'; 5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.ª.

    ´Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta

  2. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

    Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta

  3. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.ª.

    - Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.

    - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale

    ´Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.

  4. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano

    1. i delitti appresso indicati

    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.

    43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

  5. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.ª.

    - Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata

    ´Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

    L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

    Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da sette a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT